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Il Ruolo dei Conducenti di veicoli o natanti abilitati ad autoservizi pubblici non di linea è disciplinato dalla Legge 15 gennaio 1992 n. 21 e succ. mod. e int. “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”. che all’art. 6, dopo aver disposto che il Ruolo è istituito presso le Camere di Commercio demanda alla competenza regionale la materiale istituzione, disponendo al 4^ comma dello stesso articolo che “Il ruolo è istituito dalle regioni …. le regioni costituiscono le commissioni di cui al comma 3 e definiscono i criteri per l’ammissione nel ruolo.”
La Regione Calabria ha provveduto con delibera della Giunta n. 113 del 29 marzo 2018 alla “Istituzione della commissione regionale per l’accertamento dei requisiti di idoneità all’iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea (articolo 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21)”.
In data 07 agosto 2023 con L.R. n.7 la Regione Calabria, in applicazione della Legge 21 del 15 gennaio 1992 ha dettato le norme in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.
Nel Ruolo dei Conducenti devono iscriversi coloro che intendono svolgere un servizio di trasporto collettivo od individuale di persone con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, effettuato a richiesta del o dei trasportati in modo non continuativo o periodico e su itinerari stabiliti di volta in volta.
Costituiscono autoservizi pubblici non di linea, ai sensi dell’art. 1 comma 2 della legge n. 21/1992:
L’iscrizione nel Ruolo ha natura abilitante e costitutiva:
Modalità e requisiti d’iscrizione al Ruolo sono disciplinati nel Regolamento adottato dal Consiglio della Camera di Commercio con deliberazione n. 15 del 04 Settembre 2023