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Possono iscriversi nel Ruolo dei Periti ed Esperti coloro che, avendo acquisito un’approfondita conoscenza in uno o più campi, sono in grado di effettuare perizie su commissione.
L’iscrizione non è obbligatoria ai fini dello svolgimento dell’attività e non fornisce alcun tipo di abilitazione, ma ha una funzione di mera pubblicità conoscitiva.
Il Ruolo è, dunque, destinato a ricevere domande di iscrizione da parte di persone che, esplicando funzioni di carattere prevalentemente pratico, aspirano a comprovare la propria capacità di “Periti o Esperti” in una delle Categorie e Sub Categorie merceologiche previste nel Regolamento camerale. Restano escluse quelle attività professionali per le quali esistono Albi regolati da apposite disposizioni.
Le categorie e sub-categorie del Ruolo comprendono funzioni, merci e manufatti in relazione alle singole attività economiche di produzione e di servizi che si svolgono nella provincia, riportate in un elenco allegato al “Regolamento per la formazione del Ruolo dei Periti e degli Esperti”, approvato dalla camera di commercio.
La domanda per l’iscrizione deve essere presentata, in bollo, alla Camera di Commercio del territorio di residenza o presso la sede cui si è eletto il domicilio professionale. L’Ente cura l’istruttoria dell’istanza. I requisiti professionali presentati sono oggetto di valutazione discrezionale da parte del Dirigente che, qualora lo ritenga, ha facoltà di sottoporre l’interessato ad un colloquio, avvalendosi all’uopo di persone di riconosciuta competenza in materia.
Contro i provvedimenti di rifiuto di iscrizione è ammesso il ricorso gerarchico improprio da presentare direttamente a:
M.i.m.i.t – Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione – Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, Via Sallustiana, 53 – 00187 ROMA.
Requisiti Generali
Requisiti Morali
Requisiti Professionali
A titolo esemplificativo si elencano una serie di requisiti utili a documentare l’esperienza acquisita:
Sempre a titolo esemplificativo, in relazione alla Categoria XXII – Attività varie – sub-categoria 1) lingue straniere (traduttori ed interpreti), fermi restando i requisiti generali sopra indicati, si elencano alcune fattispecie di documenti/attività lavorative valide a comprovare la propria idoneità all’esercizio di perito ed esperto:
Coloro che sono iscritti al Registro Imprese da almeno tre anni come mediatori immobiliari possono ottenere l’iscrizione al Ruolo Periti ed Esperti per la voce “CATEGORIA XXII – ATTIVITA’ VARIE sub-cat. periti in stima e valutazione di immobili “senza ulteriore documentazione e prova d’esame grazie a quanto disposto dal regolamento della legge 39/89 sulla mediazione immobiliare.
Tessera personale di riconoscimento
La Camera di Commercio I. A. A. rilascia agli iscritti nel ruolo, su loro richiesta, una tessera personale di riconoscimento, soggetta a rinnovo annuale.
Per il rilascio sono richieste:
La domanda d’iscrizione, in bollo, è redatta compilando il modulo Domanda di iscrizione nel Ruolo dei periti e degli esperti con i propri dati e con l’indicazione delle categorie e rispettive sub-categorie rilevate nell’Elenco delle categorie e sub-categorie allegato al Regolamento per la formazione del Ruolo dei periti e degli esperti, per le quali si chiede di veder riconosciuta la propria qualità di esperto.
L’interessato, consapevole delle responsabilità penali in cui incorre in caso di dichiarazioni false, autocertifica il possesso dei requisiti personali e professionali.
La domanda deve essere completa di autocertificazione, curriculum vitae e documentazione. Occorre, pertanto, allegare:
N.B. : per poter considerare tra gli elementi di valutazione per l’iscrizione al ruolo un titolo di studio conseguito all’estero, occorre presentare la certificazione della corrispondenza con il titolo italiano che viene rilasciata dagli uffici diplomatici o consolari italiani all’estero.
Nel curriculum occorre specificare:
Titoli e perizie:
Gli iscritti sono cancellati dal ruolo:
La norma prevede, altresì, che per i casi previsti negli ultimi tre dei sopracitati punti, quando il fatto è di limitata entità, sia possibile sostituire il provvedimento di cancellazione con quello della sospensione.