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Albo imprese artigiane

Le imprese aventi i requisiti previsti dall’art. 2083 C.C. e dagli artt. 2-3-4 della legge sull’artigianato n° 443/85 e dalla L. regionale n. 8/1989 devono chiedere l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane. Dal 03 gennaio 2011 anche le imprese artigiane utilizzano la modalità di trasmissione telematica delle domande di iscrizione/modifica /cancellazione attraverso la Comunicazione unica e la Segnalazione certificata dell’attività (SCIA). L’ ufficio del registro imprese provvede all’iscrizione dell’impresa e trasmetterà la pratica alla competente Ufficio Provinciale per l’Artigianato (UPA); e poi compito della CPA effettuare i controlli a posteriori sulle iscrizioni, variazioni e cancellazioni nell’albo delle imprese artigiane disposte dall’ufficio registro imprese ed in caso di accertata carenza dei requisiti e presupposti di cui alla legge regionale n. 8/89 e art. 3 e 4 della l. n. 443/1985 ne dà comunicazione all’impresa interessata ed alla Camera di Commercio affinché provveda ad adottare i provvedimenti di rimozione degli effetti scaturenti dall’ avvenuta iscrizione /variazione/cancellazione dei requisiti artigiani.

L’iscrizione comporta:

  • l’annotazione nell’apposita sezione speciale del Registro Imprese con la qualifica di artigiano
  • l’iscrizione del titolare, dei soci lavoranti e degli eventuali collaboratori familiari all’INPS – Gestione artigiani

L’impresa artigiana può essere costituita sotto forma di:

  • ditta individuale;
  • società in nome collettivo;
  • società in accomandita semplice;
  • società a responsabilità limitata con un unico socio (unipersonale);
  • società a responsabilità limitata;
  • società cooperativa.

Per essere iscritti si debbono possedere i seguenti requisiti soggettivi:

  • cittadinanza italiana o di uno dei paesi della CEE;
  • I cittadini extracomunitari, ai fini dell’iscrizione, devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno;
  • maggiore età;
  • svolgimento del proprio lavoro, anche manuale, in misura prevalente e continuativa nel processo produttivo;
  • possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dalle leggi statali nel caso di particolari attività che lo richiedano (es. parrucchieri, estetisti, impiantisti, autoriparatori);
  • non aver subito condanne ostative all’iscrizione (provvedimenti antimafia).

Si devono inoltre possedere i seguenti requisiti oggettivi:

  • autonomia aziendale (attrezzature idonee per lo svolgimento dell’attività, pluralità di committenti, ecc.);
  • produzione di beni anche semilavorati e/o prestazione di servizi;
  • limiti dimensionali. Concorrono a stabilire tali limiti: il numero massimo di dipendenti, compresi i soci, tranne uno, che svolgono il prevalente lavoro personale nell’impresa, i familiari coadiuvanti e gli apprendisti ed esclusi i portatori di handicap e i lavoratori a domicilio se non superano un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l’impresa. I limiti dimensionali risultano distinti per attività come segue:
  • per l’impresa che non lavora in serie: 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9;
  • per l’impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5;
  • lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura: 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16;
  • autotrasporti: 8 dipendenti;
  • imprese di costruzioni edili: 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5.

Si hanno i seguenti casi di incompatibilità con l’iscrizione all’albo:

  • rapporto di lavoro subordinato;
  • titolare o socio prestatore d’opera in forma prevalente in altre imprese.

Ulteriori requisiti richiesti in relazione al/ai titolari:

  • per l’impresa individuale: il titolare deve svolgere attività lavorativa prevalente, ed essere in possesso dei requisiti di legge in relazione all’attività svolta;
  • per la società in nome collettivo: la maggioranza dei soci, uno nel caso di due soci, deve svolgere attività lavorativa prevalente nell’impresa. I requisiti di legge in relazione all’attività svolta, salvo casi particolari (estetisti, parrucchieri), devono essere in capo ad almeno un socio;
  • per la società in accomandita semplice: i soci accomandatari debbono svolgere attività lavorativa prevalente nell’impresa, e non possono essere soci di altra società in accomandita semplice ovvero unici soci di altre società a responsabilità limitata unipersonale. I requisiti di     legge per l’attività svolta devono essere in capo a tutti i soci accomandatari;
  • per la società a responsabilità limitata unipersonale: l’unico socio deve essere lavorante, essere in possesso dei requisiti necessari per svolgere l’attività e non essere socio di altra società a responsabilità limitata ovvero di altra società in accomandita semplice;
  • per le società a responsabilità limitata pluripersonali: la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, deve svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenere la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società. I requisiti di legge in relazione all’attività svolta, salvo casi particolari (estetisti, parrucchieri), devono essere in capo ad almeno un socio.

In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l’interdizione o l’inabilitazione dell’imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l’iscrizione all’Albo anche in mancanza di uno dei requisiti di cui all’art. 2 della legge 8.8.1985 per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l’esercizio dell’impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell’imprenditore invalido deceduto, interdetto o inabilitato.

  • Diritti di segreteria: euro 31,00 per iscrizione; euro 5 per rilascio o rinnovo annuale tessera personale di riconoscimento.
  • Imposta di bollo: euro 16,00.
  • Tassa di concessione governativa: Euro 168,00 da versarsi su c/ c postale n. 8003 intestato all’Ufficio del registro di Roma, specificando la causale.
  • Diritti di segreteria (eventuale): euro 77,00 colloquio di valutazione per ogni categoria e sub- categoria richiesta.  Nota bene: il colloquio sarà proposto al candidato solo nel caso in cui dal curriculum emerga una concreta e valida esperienza nelle categorie merceologiche prescelte, ma questa, a giudizio dell’ufficio, appaia documentata in modo in modo inadeguato e/o insufficiente.

Per le comunicazioni di iscrizione, modifica e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane il termine per la conclusione del procedimento è di 5 giorni.
Il termine massimo per la conclusione del procedimento di verifica e controllo dei requisiti autocertificati da parte dell'Ufficio Regionale per l'Artigianato è di 60 giorni dalla data della domanda.

Normativa di riferimento
  • Legge 8 agosto 1985, n. 443
  • Legge 20 maggio 1997, n. 133
  • Legge 5 marzo 2001, n. 57
  • Legge Regione Calabria 25 novembre 1989, n. 8
  • P.R. 25 maggio 2001, n. 288
  • Legge Regione Calabria 12 agosto 2002, n. 34
  • L. 31 gennaio 2007, nr. 7 convertito in Legge 2 aprile 2007, n. 40
  • P.C.M. 6 maggio 2009
  • Decreto MSE 27 giugno 2010
  • Lgs 26 marzo 2010, n. 59
  • Legge 30 luglio 2010, n. 122
  • Delibera della Giunta Regione Calabria 4 ottobre 2010, n. 644
  • Determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento Attività Produttive della Regione Calabria 16 novembre 2010, n.15859
  • Legge Regione Calabria 22 dicembre 2010 n. 34

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