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Le imprese aventi i requisiti previsti dall’art. 2083 C.C. e dagli artt. 2-3-4 della legge sull’artigianato n° 443/85 e dalla L. regionale n. 8/1989 devono chiedere l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane. Dal 03 gennaio 2011 anche le imprese artigiane utilizzano la modalità di trasmissione telematica delle domande di iscrizione/modifica /cancellazione attraverso la Comunicazione unica e la Segnalazione certificata dell’attività (SCIA). L’ ufficio del registro imprese provvede all’iscrizione dell’impresa e trasmetterà la pratica alla competente Ufficio Provinciale per l’Artigianato (UPA); e poi compito della CPA effettuare i controlli a posteriori sulle iscrizioni, variazioni e cancellazioni nell’albo delle imprese artigiane disposte dall’ufficio registro imprese ed in caso di accertata carenza dei requisiti e presupposti di cui alla legge regionale n. 8/89 e art. 3 e 4 della l. n. 443/1985 ne dà comunicazione all’impresa interessata ed alla Camera di Commercio affinché provveda ad adottare i provvedimenti di rimozione degli effetti scaturenti dall’ avvenuta iscrizione /variazione/cancellazione dei requisiti artigiani.
L’iscrizione comporta:
L’impresa artigiana può essere costituita sotto forma di:
Per essere iscritti si debbono possedere i seguenti requisiti soggettivi:
Si devono inoltre possedere i seguenti requisiti oggettivi:
Si hanno i seguenti casi di incompatibilità con l’iscrizione all’albo:
Ulteriori requisiti richiesti in relazione al/ai titolari:
In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l’interdizione o l’inabilitazione dell’imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l’iscrizione all’Albo anche in mancanza di uno dei requisiti di cui all’art. 2 della legge 8.8.1985 per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l’esercizio dell’impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell’imprenditore invalido deceduto, interdetto o inabilitato.
Per le comunicazioni di iscrizione, modifica e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane il termine per la conclusione del procedimento è di 5 giorni.
Il termine massimo per la conclusione del procedimento di verifica e controllo dei requisiti autocertificati da parte dell'Ufficio Regionale per l'Artigianato è di 60 giorni dalla data della domanda.