Camera di Commercio di Catanzaro – Crotone – Vibo Valentia

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Impiantisti

L’avvio dell’attività è subordinato a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’art. 19 della legge 241/1990, contenente dichiarazione di possesso dei requisiti morali e/o professionali. Conseguentemente, la data di inizio attività deve coincidere con la data di presentazione della SCIA al Registro delle Imprese.

Le attività soggette all’ambito di applicazione del D.M. 37/2008 sono l’installazione, l’ampliamento, la trasformazione e la manutenzione delle seguenti tipologie d’impianti, posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso:

  • produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere
  • radiotelevisivi, antenne ed impianti elettronici in genere
  • riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali
  • idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie
  • impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione ed aerazione dei locali
  • di sollevamento persone o cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili
  • di protezione antincendio

La presentazione delle pratiche avviene allegando ai modelli previsti per le denunce al Registro delle Imprese, apposita modulistica sotto indicata. Tutte le informazioni per una corretta presentazione delle pratiche al Registro delle imprese sono contenute nel vademecum.

Tutte le informazioni per una corretta presentazione delle pratiche al Registro delle imprese sono contenute nel vademecum.

Diritti di segreteria

Ditte Individuali:

  • Euro 32,00 (in modalità cartacea)
  • Euro 27,00 (in modalità telematica o su supporto informatico digitale)

Società:

  • Euro 65,00 (su supporto informatico digitale)

Euro 45,00 (in modalità telematica)

Il responsabile tecnico deve possedere in alternativa, uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:

  1. A)Titolo di studio
  • Diploma di laurea in materia specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta.
  1. B) Titolo di studio ed esperienza professionale
  • Diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa la settore delle attività di cui all’art. 1 DM 22 gennaio 2008 n. 37 presso un istituto statale o legalmente riconosciuto seguito da un periodo di inserimento di almeno due anni continuativi alle dirette dipendenze di un’impresa nel settore (un anno per l’attività di impianti idrici e sanitari);
  • Titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia professionale previo un periodo di inserimento di almeno quattro anni consecutivi alle dirette dipendenze di un’impresa del settore (un anno per l’attività di impianti idrici e sanitari).

L’attività lavorativa, richiesta in aggiunta al titolo di studio, deve essere stata svolta nel medesimo settore per il quale si chiede il requisito tecnico professionale ed in qualità di:

  • titolare, amministratore, socio, lavorante iscritto all’INAIL
  • collaboratore familiare, lavorante iscritto all’INAIL
  • dipendente operaio

 

  1. C)Esperienza professionale
    Prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di un’impresa abilitata nel medesimo ramo di attività per un periodo non inferiore a tre anni in qualità di:
  • operaio installatore con la qualifica di specializzato nelle attività di cui all’art. 1 DM 22 gennaio 2008 n.37 per un periodo non inferiore a tre anni (escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato);
  • titolare, amministratore o socio, lavorante equiparabile all’operaio specializzato iscritto all’INAIL;
  • collaboratore familiare, lavorante equiparabile all’operaio specializzato iscritto all’INAIL;

 

Collaborazione tecnica continuativa svolta, equiparabile all’operaio non specializzato nell’ambito dell’impresa abilitata nel medesimo ramo di attività per un periodo non inferiore a sei anni (quattro anni per gli impianti idrici) qualità di:

  • titolare, amministratore o socio lavorante iscritto all’INAIL;
  • collaboratore familiare iscritto all’INAIL;

 

D) Caso particolare
Titolare (titolare di ditta individuale, amministratore/socio lavorante di società) di impresa del settore, regolarmente iscritta o annotata nel registro delle ditte, per almeno un anno prima del 13 marzo 1990 (articolo 6 L. 25/96)

È necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui alla L. 575/65 (cosiddetta normativa antimafia) nei confronti dei seguenti soggetti:

  • il titolare di impresa individuale e l’institore;
  • tutti i soci di società in nome collettivo;
  • tutti i soci accomandatari di società in accomandita semplice (s.a.s.) o per azioni (s.a.p.a.);
  • tutti gli amministratori di società di capitali di ogni tipo, ivi comprese le cooperative.

L’interessato potrà autocertificare i requisiti morali. L’ufficio procederà agli opportuni controlli
Ciò comporta l’assunzione di responsabilità penali in caso di dichiarazioni false o mendaci.
Se l’impresa perde uno dei requisiti previsti dalla normativa, l’ufficio avvia le procedure per l’inibizione alla continuazione dell’attività.

Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008 n. 37 (G.U. n. 61 del 12 Marzo 2008) riguardante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti ha introdotto importanti novità introdotte sono:

  • estensione dell’obbligo del possesso dei requisiti tecnico-professionali a tutte le imprese che svolgono attività di installazione di impianti per qualsiasi destinazione d’uso (sia civile che industriale);
  • aumento del periodo di inserimento da svolgersi in imprese del settore;
  • il responsabile tecnico può svolgere tale funzione per una sola impresa e tale qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa;

eliminazione dell’obbligo di inviare la copia della dichiarazione della conformità alla Camera di Commercio sostituito dall’ obbligo di depositarla presso lo sportello unico dell’edilizia del Comune.

Normativa di riferimento
  • L. 05/03/1990 n. 46 – Norme per la sicurezza degli impianti.
  • L. 05.01.1996 n.25
  • D. Lgs. 31/03/1998, n. 112 art. 22 comma 3
  • D.P.R. 14/12/1999, n. 558 art. 9
  • D.M. 22 gennaio 2008 n.37

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