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L’avvio dell’attività è subordinato a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’art. 19 della legge 241/1990, contenente dichiarazione di possesso dei requisiti morali e/o professionali. Conseguentemente, la data di inizio attività deve coincidere con la data di presentazione della SCIA al Registro delle Imprese.
Le attività soggette all’ambito di applicazione del D.M. 37/2008 sono l’installazione, l’ampliamento, la trasformazione e la manutenzione delle seguenti tipologie d’impianti, posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso:
La presentazione delle pratiche avviene allegando ai modelli previsti per le denunce al Registro delle Imprese, apposita modulistica sotto indicata. Tutte le informazioni per una corretta presentazione delle pratiche al Registro delle imprese sono contenute nel vademecum.
Tutte le informazioni per una corretta presentazione delle pratiche al Registro delle imprese sono contenute nel vademecum.
Diritti di segreteria
Ditte Individuali:
Società:
Euro 45,00 (in modalità telematica)
Il responsabile tecnico deve possedere in alternativa, uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:
L’attività lavorativa, richiesta in aggiunta al titolo di studio, deve essere stata svolta nel medesimo settore per il quale si chiede il requisito tecnico professionale ed in qualità di:
Collaborazione tecnica continuativa svolta, equiparabile all’operaio non specializzato nell’ambito dell’impresa abilitata nel medesimo ramo di attività per un periodo non inferiore a sei anni (quattro anni per gli impianti idrici) qualità di:
D) Caso particolare
Titolare (titolare di ditta individuale, amministratore/socio lavorante di società) di impresa del settore, regolarmente iscritta o annotata nel registro delle ditte, per almeno un anno prima del 13 marzo 1990 (articolo 6 L. 25/96)
È necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui alla L. 575/65 (cosiddetta normativa antimafia) nei confronti dei seguenti soggetti:
L’interessato potrà autocertificare i requisiti morali. L’ufficio procederà agli opportuni controlli
Ciò comporta l’assunzione di responsabilità penali in caso di dichiarazioni false o mendaci.
Se l’impresa perde uno dei requisiti previsti dalla normativa, l’ufficio avvia le procedure per l’inibizione alla continuazione dell’attività.
Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008 n. 37 (G.U. n. 61 del 12 Marzo 2008) riguardante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti ha introdotto importanti novità introdotte sono:
eliminazione dell’obbligo di inviare la copia della dichiarazione della conformità alla Camera di Commercio sostituito dall’ obbligo di depositarla presso lo sportello unico dell’edilizia del Comune.