Camera di Commercio di Catanzaro – Crotone – Vibo Valentia

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Domicilio digitale PEC

CHE COSA E’

 Il domicilio digitale (PEC) è  un indirizzo di Posta Elettronica Certificata che ricopre il ruolo di recapito ufficiale elettronico di un’impresa.

La PEC dell’impresa, sulla base della Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico d’intesa con il Ministero della Giustizia emanata il 13 luglio 2015 ai sensi dell’art. 8 della legge n. 580/1993 deve essere

  • attiva;
  • unica: non deve risultare assegnata ad altro soggetto;
  • univoca: non deve essere riferibile ad altri soggetti che non siano l’impresa o la società; ne deriva che non sono legittimamente iscrivibili gli indirizzi Pec di professionisti, studi di consulenza, associazioni di categoria messi a disposizione di uno o più clienti;
  • nella titolarità esclusiva dell’impresa/società che la iscrive; presuppone un contratto di assegnazione tra il gestore e l’impresa/società

 

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

Tutte le imprese (costituite in forma societaria o individuale, queste ultime attive e non soggette a procedura concorsuale), devono aver iscritto nel Registro delle imprese un “domicilio digitale” ovvero un indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC).

Per comunicare al Registro delle Imprese un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata, è possibile utilizzare la piattaforma una procedura semplificata on-line ad uso esclusivo del titolare/legale rappresentante dell’impresa, munito del dispositivo di firma digitale, accessibile dal sito www.registroimprese.it.

COSTI DELLA PRATICA DI COMUNICAZIONE

l’adempimento è totalmente gratuito poiché esente da bolli, diritti di segreteria e tariffe di spedizione. L’esenzione totale da costi si applica anche alle pratiche di modifica dell’indirizzo PEC precedentemente comunicato.

DOMICILIO DIGITALE / PEC AMMINISTRATORI 

L’articolo 13 del Decreto Legge 159/2025 (in vigore dal 31/10/2025) ha modificato l’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come già modificato dall’art. 1, comma 860 della legge di Bilancio 2025, aggiungendo le seguenti parole: «nonché  all’amministratore unico o all’amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del Consiglio di amministrazione».
Pertanto, dal 31 ottobre 2025 l’obbligo di comunicare il domicilio digitale/ indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al registro delle imprese, che ad inizio anno era stato esteso a tutti gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, ricade ora – oltre che su società e imprese individuali – solo sugli amministratori di imprese che assumono le cariche di amministratore unico, amministratore delegato o, in caso di mancanza dell’amministratore delegato, Presidente del Consiglio di amministrazione.
Il domicilio digitale dei predetti amministratori NON può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa in cui è ricoperta tale carica.

Persone soggette all’obbligo
La norma si applica a tutti coloro che nelle società di capitali, nelle società consortili e nelle cooperative assumono la carica di amministratore unico, amministratore delegato, o in caso di mancanza di quest’ultimo, di Presidente del Consiglio di amministrazione.
Non sono, pertanto, soggetti all’obbligo della comunicazione gli amministratori di società di persone o coloro che nelle società di capitali (o nei Consorzi, Reti di imprese ecc.) assumono cariche diverse (consiglieri,. Presidente Comitato direttivo ecc.).

In particolare, si applica a:
1. coloro che vengono nominati o confermati alle suddette cariche, sia al momento della costituzione della società che successivamente;
2. coloro che già ricoprono tali cariche al 31/10/2025.

Soggetti obbligati
Coloro che assumono le cariche di amministratore unico, amministratore delegato, Presidente del Consiglio di amministrazione.
L’obbligo della comunicazione è in capo all’impresa e si applica soltanto a uno dei tre soggetti individuati dalla norma.

Termine
– Per coloro che vengono nominati o confermati alle cariche di amministratore unico, amministratore delegato o, in mancanza di quest’ultimo, Presidente del Consiglio di amministrazione, la comunicazione del domicilio digitale dovrà avvenire contestualmente alla richiesta di iscrizione della nomina, sia come prima nomina che come conferma. In assenza dell’informazione, l’ufficio sospenderà la domanda in attesa che sia integrata con il domicilio digitale.
– Coloro che, al 31/10/2025, ricoprono le cariche di amministratore unico, amministratore delegato o, in mancanza di quest’ultimo, di Presidente del Consiglio di amministrazione dovranno comunicare il proprio domicilio  digitale entro il 31/12/2025.

Domicilio digitale/PEC da indicare
Il domicilio digitale deve essere univoco e pertanto NON può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa in cui è ricoperta la carica.

Diritti di segreteria e imposta di bollo
Nel caso di presentazione della sola comunicazione del domicilio digitale di uno dei predetti amministratori – senza alcuna modifica o aggiunta di dati riferiti al domicilio fisico e alla rappresentanza si applica l’esenzione del diritto di segreteria e dell’imposta di bollo.
Per le comunicazioni del domicilio digitale in sede di nuove nomine o conferme/rinnovi delle cariche, il diritto di segreteria e l’imposta di bollo sono dovuti secondo l’ordinaria disciplina dell’adempimento principale oggetto di iscrizione.
La comunicazione del domicilio digitale – in via facoltativa – di ulteriori soggetti con cariche societarie resta, invece, assoggettata a diritti di segreteria e imposta di bollo.
AVVERTENZE
Nel caso in cui pervenga una domanda di iscrizione di nuova società o una domanda di iscrizione della nomina/conferma alle cariche di amministratore unico, amministratore delegato o, in mancanza di quest’ultimo, di Presidente del Consiglio di amministrazione e non venga contestualmente presentata la domanda di iscrizione del domicilio digitale per uno degli amministratori, l’ufficio sospenderà la domanda richiedendo la regolarizzazione.

ASSEGNAZIONE D’UFFICIO

Alle Camere di Commercio spetta l’attività di controllo della PEC dell’impresa e di cancellazione d’ufficio delle caselle inattive, non valide, revocate, quando i diretti interessati non vi provvedano.

In base all’ art. 37 del D. L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con la L. 11 settembre 2020, n. 120), recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, le imprese che non hanno comunicato il proprio domicilio digitale, ovvero il cui domicilio digitale risulti non valido o scaduto, sono soggette a:

  • applicazione di sanzioni: il pagamento in misura ridotta, per le società sarà di 412,00 euro e per le imprese individuali di 60,00 euro;
  • attribuzione d’ufficio, dalla Camera di Commercio, di un domicilio digitale, così formato: CODICEFISCALEIMPRESA@IMPRESA.ITALIA.IT, attivo solo in ricezione, accessibile dal rappresentante dell’impresa tramite il cassetto digitale dell’imprenditore, attraverso la piattaforma https://impresa.italia.it/

NOTIFICHE CARTELLE DI PAGAMENTO

Dal 1° giugno 2016  le cartelle di pagamento viaggeranno solo via PEC per le imprese individuali, le società ed i professionisti.
La notifica delle cartelle di pagamento a mezzo PEC diventerà l’unica modalità valida di invio per tutti i soggetti obbligati per legge a dotarsi di una casella di posta elettronica certificata.

A stabilirlo è l’art. 26 del DPR 29/09/1973 n. 602, nel testo risultante dopo le modifiche apportate dall’art. 14, comma 1, D.Lgs. 24/09/2015, n. 159.

Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente via pec, all’indirizzo risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). Non si applica l’articolo 149-bis del codice di procedura civile.

Se l’indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell’atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell’agente della riscossione. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio.

È, pertanto, indispensabile per le imprese mantenere attivo e presidiare costantemente la propria casella di posta elettronica.

Per le procedure di cancellazione avviate dalle preesistenti Camere di Commercio si rimanda ai siti dedicati.

AVVIO PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE D’UFFICIO DOMICILI DIGITALI (PEC)
 
ASSEGNAZIONE D’UFFICIO DEI DOMICILI DIGITALI – DETERMINA SEGRETARIO GENERALE N.450/2024
 

DIFFIDA E COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’ISCRIZIONE DEL PROPRIO DOMICILIO DIGITALE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI CATANZARO CROTONE VIBO VALENTIA, AI SENSI DELL’ART. 37 D.L. N. 76/2020 E DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO CAMERALE N. 6 DEL 09/02/2023 – IMPRESE INDIVIDUALI (N. 4369) Clicca qui

 – Invito agli imprenditori individuali

 
INVITO ALLE IMPRESE COSTITUITE IN FORMA SOCIETARIA PER L’ISCRIZIONE DEL PROPRIO DOMICILIO DIGITALE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI CATANZARO CROTONE VIBO VALENTIA, AI SENSI DELL’ART. 37 D.L. N. 76/2020 E DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO CAMERALE N. 6 DEL 09/02/2023 ED AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE D’UFFICIO (N. 2681) Clicca qui
 
 
 
 
AVVIO PROCEDIMENTI DI CANCELLAZIONE D’UFFICIO DOMICILI DIGITALI (PEC) REVOCATI

La Camera di Commercio  di Catanzaro Crotone Vibo Valentia – ufficio registro delle imprese – con Determinazione del Conservatore  n. 11 del 02/11/2023 ha dato avvio al procedimento di cancellazione dei domicili digitali (indirizzi PEC) non validi in quanto revocati, ai sensi dell’art. 16 commi 6 e 6 bis D.L. 185/2008 convertito in legge 2/2009 e dell’ art. 5 comma 2 D.L. 179/2012 convertito in legge 221/2012 – D.Lgs. 82/2005 – C.A.D. Codice dell’Amministrazione Digitale e dell’art. 37 del D.L. 76/2020 

ANNO 2023

Normativa di riferimento
  • l’Art. 16 del DL 185/2008 convertito in L. 2/2009
  • l’Art. 5 del DL 179/2012 convertito in L. 221/2012

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