Quali imprese/enti possono acquisire la qualifica di impresa culturale e creativa (ICC)
Ai sensi degli articoli 3 e 4, comma 2, del DM 25/10/2024, possono acquisire la qualifica di impresa culturale e creativa:
a) gli enti, indipendentemente dalla forma giuridica, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al Libro V del Codice civile;
b) i lavoratori autonomi;
c) gli enti del Terzo settore, previsti dall’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e gli enti di cui al Libro I, Titolo II, Capo II, del Codice civile (associazioni e fondazioni) che svolgono prevalentemente in forma di impresa, in via esclusiva o prevalente, una o più delle attività di cui all’articolo 4, comma 1 del d.m. 25/10/2024;
d) le start up innovative di cui all’articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179), in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 1 del d.m. 25/10/2024;
e) i soggetti privati costituiti in una delle forme di cui all’articolo 3, lettere a) e b) che svolgono, in forma di impresa, in via esclusiva o prevalente, attività economiche di supporto, ausiliarie o comunque strettamente funzionali all’ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione o gestione di beni, attività e prodotti culturali.
Ai fini del citato decreto, si intende prevalente l’attività effettivamente esercitata dalla quale deriva, nel corso del periodo d’imposta di riferimento, un volume di affari superiore al cinquanta per cento di quello complessivo.
Per l’iscrizione nella sezione speciale, i soggetti sopra indicati, iscritti nel Registro delle imprese o nel REA e che abbiano dichiarato nei medesimi registri lo svolgimento dell’attività economica (CON L’ECCEZIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI CHE NON SVOLGONO ATTIVITA’ DI IMPRESA E CHE, PERTANTO, NON SONO ISCRITTI NEL REGISTRO IMPRESE), in possesso dei requisiti oggettivi previsti dall’articolo 4, comma 1, del predetto decreto, presentano alla Camera di Commercio competente apposita domanda di iscrizione nella sezione speciale, attraverso ComUnica (art. 3 del d.m. 10/7/2025).
Principali caratteristiche dell’adempimento: iscrizione/cancellazione dalla sezione speciale ICC
Soggetti interessati all’iscrizione nella sezione speciale ICC sono:
- gli enti, indipendentemente dalla forma giuridica, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al Libro V del Codice civile
- enti iscritti nel REA.
Le imprese devono essere iscritte nel RI e svolgere un’attività economica (inclusa in quelle elencate nell’allegato al DM 10/7/2025) e che risulti essere attività prevalente.
Gli enti devono essere iscritti nel REA, svolgere un’attività economica (inclusa in quelle elencate nell’allegato al DM 10/7/2025) e aver iscritto il proprio domicilio digitale (valido e attivo). L’allegato al DM 10/7/2025 contiene anche codici ATECO per i quali il requisito per l’iscrizione in sezione speciale ICC è soddisfatto a condizione che l’impresa svolga detta attività in qualità di impresa artigiana.
La pratica di iscrizione/cancellazione relativa alla sezione speciale ICC viene inviata tramite ComUnica.
Si suggerisce la compilazione della pratica utilizzando il software DIRE e scegliendo l’utilizzo dei dati Registro imprese. Ciò agevola la corretta compilazione della pratica e la conseguente fase istruttoria della stessa.
Per approfondimenti è disponibile sul
sito Unioncamere il Manuale operativo per gli adempimenti relativi alla sezione Imprese culturali e creative.