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Il Registro delle Imprese è uno strumento di pubblicità legale, costitutiva o dichiarativa, e anche di mera pubblicità-notizia, che contiene tutte le principali informazioni relative ad un’impresa (denominazione, statuto, amministratori, sede, eventuali procedure in corso, ecc..).
Nel Registro Imprese devono iscriversi tutte le imprese (sia individuali che società) che esercitano un’attività economica nella provincia di riferimento.
Dopo l’iscrizione, le imprese sono tenute a comunicare al Registro tutti i successivi eventi che le hanno interessate (ad es. modifiche dello statuto e di cariche sociali, trasferimento di sede, liquidazione, procedure concorsuali, ecc.).
Il REA (repertorio anagrafico amministrativo)
Il REA è una banca dati pubblica prevista dalla legge 580/1993 che ha lo scopo di integrare i dati del Registro Imprese con informazioni di carattere economico, statistico e amministrativo (attività esercitata, numero addetti, unità locali, direttori tecnici e preposti, ecc.).
Chi deve comunicare informazioni al REA
Le denunce al REA sono solo quelle previste dalla legge, devono essere presentate solo dai soggetti specificamente individuati dalla legge come soggetti obbligati alla loro presentazione entro i termini previsti.
Gli effetti della pubblicità delle iscrizioni nel repertorio economico amministrativo sono quelli della pubblicità-notizia.
Come effettuare le comunicazioni al Registro Imprese e al REA
Tutte le comunicazioni vanno effettuate per via informatica, attraverso la Comunicazione unica per l’avvio di impresa (non è sufficiente spedire una PEC).
Per la denuncia telematica è necessario:
Informazioni e assistenza sul contratto Telemaco.
Informazioni sui costi per l’invio delle varie pratiche telematiche.
L’eventuale documentazione da allegare alle pratiche di inizio e variazione attività è indicata nella Guida Ateco online.
Quando il termine cade di sabato o di giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo (art. 3 del DPR n. 558/99).