Camera di Commercio di Catanzaro – Crotone – Vibo Valentia

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Chi deve pagare

Il Diritto Annuale è dovuto da tutti i soggetti che hanno l’obbligo di iscrizione o annotazione nel Registro Imprese oltre i soggetti R.E.A.

  • il tributo è dovuto alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede legale dell’impresa.
  • per ogni provincia, diversa da quella della sede, in cui l’impresa ha sedi secondarie o unità locali, si dovrà pagare un diritto alla Camera di Commercio competente per territorio.
  • le imprese con sede legale all’estero pagano un diritto per ogni unità locale o sede secondaria alla Camera di Commercio competente per territorio.

Il Diritto Annuale è dovuto per anno solare, ciò significa che l’impresa o soggetto R.E.A. che si è iscritto o cancellato nel corso dell’anno è comunque tenuto a pagare l’intero importo, senza possibilità di frazionamento in relazione ai mesi in cui è stato effettivamente iscritto.

Chi è esonerato dal pagamento

Il diritto annuale è dovuto finché l’impresa resta iscritta al Registro Imprese, ma ci sono situazioni per cui si è esonerati dal versamento.

  • Le unità locali all’estero di imprese con sede in Italia non devono pagare il diritto annuale.
  • le associazioni, fondazioni, e in generale i soggetti iscritti solo al R.E.A. non pagano somme aggiuntive per le loro eventuali unità locali.
  • imprese con un provvedimento di fallimento o liquidazione coatta amministrativa emanato entro il 31 dicembre dell’anno precedente, tranne i casi in cui sia stato autorizzato l’esercizio provvisorio dell’impresa.
  • società che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31 dicembre dell’anno precedente, a condizione che la relativa domanda di cancellazione sia stata presentata entro il 30 gennaio dell’anno di riferimento (se il 30 gennaio è sabato o domenica il termine è prorogato al giorno lavorativo successivo.
  • società cooperative per le quali sia stato disposto lo scioglimento d’ufficio entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
  • imprese individuali cessate entro il 31 dicembre dell’anno precedente, a condizione che la relativa domanda di cancellazione sia stata presentata entro il 30 gennaio dell’anno di riferimento (se il 30 gennaio è sabato o domenica il termine è prorogato al giorno lavorativo successivo).
  • start-up innovative e incubatori certificati di start-up in questi casi l’esenzione dal pagamento del diritto annuale è concessa per un massimo di 5 anni.
  • Le agevolazioni in materia tributaria, disposte con legge, in occasione di eventi o situazioni di carattere eccezionale si applicano anche al diritto annuale.
Casi particolari
  • Lo stato di liquidazione, inattività o sospensione dell’attività non sono causa di esonero dal versamento del diritto annuale. Lo stesso vale per le imprese in concordato preventivo.
  • Nel caso di amministrazione straordinaria il versamento del diritto annuale è dovuto, almeno fino a quando viene autorizzato l’esercizio dell’impresa.
  • Imprenditori individuali deceduti: l’ultimo anno in cui si è obbligati al versamento corrisponde all’anno di decesso del titolare.

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