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L’istituto del ravvedimento operoso, introdotto dall’articolo 13 del D.lgs 472/97 e ribadito dall’art. 6 del Decreto 27 gennaio 2005 n. 54, consente al contribuente di sanare spontaneamente le violazioni commesse mediante il pagamento di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria e di un interesse per tardato pagamento.
Il ravvedimento operoso può essere eseguito entro un anno dalla commissione della violazione, ovvero entro un anno dal termine di versamento del diritto annuale per l’impresa in questione.
Possono accedere al ravvedimento tutti i contribuenti a condizione che la violazione non sia stata già contestata e non siano prescritti i termini di adesione di cui sopra.
Calcola e paga il ravvedimento operoso (entro l’anno dalla scadenza originaria)
Si rammenta che:
Sanzione per omesso o incompleto versamento
Si precisa che il ravvedimento breve è alternativo al pagamento del diritto, che può essere effettuato entro i 30 gg successivi alla scadenza del termine, con l’applicazione della maggiorazione dello 0,40%.
Non si considera omesso il versamento effettuato a favore di una Camera di commercio incompetente per territorio, se effettuato entro i termini di pagamento (art. 3, comma 4, D.M. n. 54/2005).
Ravvedimento e “blocco della certificazione”
L’omesso o incompleto versamento del diritto annuale determina, a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo all’anno di riferimento, l’inibizione del rilascio della certificazione sull’iscrizione nel Registro imprese, detto anche “blocco della certificazione” (articolo 24, comma 35, della legge n. 449 del 27.12.1997).
Entro un anno dalla violazione (ovvero dall’ultimo giorno utile per pagare senza ritardo), per rimuovere il “blocco della certificazione”, è possibile versare il tributo mancante e provvedere anche a versare gli importi a titolo di sanzione e interessi per ravvedimento al fine di “sanare” la posizione per quell’anno di competenza.
Modalità di versamento e codici tributo
Il ravvedimento si perfeziona con il versamento del diritto, degli interessi e della sanzione, effettuato nello stesso giorno, con un unico modello di delega F24 e con l’utilizzo degli appositi codici tributo istituiti con risoluzione n. 115/E/2003 dell’Agenzia delle Entrate, diversamente, il ravvedimento non può essere considerato valido (circolare del Ministero delle attività produttive n. 3587/C del 20 giugno 2005).
Pertanto, il pagamento del tributo, della sanzione e degli interessi va cumulativamente effettuato con modello F24, compilando la “sezione IMU e altri Tributi Locali”, utilizzando i seguenti codici:
L’anno di riferimento da indicare per tutti e tre i codici tributo è l’anno di imposta cui si riferisce il versamento e non l’anno in cui si procede alla regolarizzazione.
AVVERTENZA: Per il diritto annuale non è valido il ravvedimento effettuato tramite F24, con compensazione a saldo zero, pagando la sanzione con il codice “8911”
Il tasso di interesse legale per il 2024 :
Tassi di interesse anni pregressi:
Calcola e paga il ravvedimento operoso (entro l’anno dalla scadenza originaria)
Prescritti i termini di adesione all’istituto del ravvedimento operoso, ovvero decorso il termine di un anno dalla data di scadenza originaria del tributo, non sarà più possibile ravvedere il versamento.