Camera di Commercio di Catanzaro – Crotone – Vibo Valentia

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Scadenze diritto annuale

Generalmente il termine entro cui versare il Diritto Annuale per le imprese individuali, società di persone e soggetti R.E.A. già iscritti al 1 gennaio, coincide con quello relativo al primo acconto delle imposte sui redditi, mentre i nuovi iscritti pagano contestualmente o entro 30 giorni dall’iscrizione.

La scadenza per il pagamento del Diritto Annuale è il 30 giugno, salvo diverso termine stabilito per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi. Il mancato, tardivo o incompleto pagamento comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal D.M. 54/2005 (dal 10% al 100% del dovuto).

Entro il 30 giorno successivo al termine di pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, è possibile pagare il tributo con la maggiorazione dello 0,40%. La maggiorazione deve essere versata anche nel caso di compensazione con altri tributi, c.d. “F24 a saldo zero”.

Entro un anno dalla scadenza naturale è possibile sanare la propria posizione, ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso che consente di applicare una sanzione ridotta.

  • per le società che approvano il bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, la data di scadenza è l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
  • per le società che in base a disposizione di Legge approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi, la data di scadenza è l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio; se il bilancio non è approvato entro il termine stabilito, la data di scadenza è l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

il termine è quello del versamento del primo acconto delle imposte sui redditi (Circolare MAP 553291 04/06/2003).

  • il diritto annuale relativo al primo anno di iscrizione dovrà essere versato in misura minima in sede di iscrizione
  • il diritto annuale relativo al secondo anno di iscrizione andrà comunque pagato entro il termine per il versamento delle imposte sui redditi di quell’anno, sempre in misura minima, non essendo ancora maturato alcun fatturato di riferimento
  • il diritto annuale del terzo anno di iscrizione in poi seguirà il termine di scadenza ordinario del primo acconto delle imposte sui redditi in funzione del fatturato (Circolare MAP 555358 25/07/2003)

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