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Gli organi

Sono organi delle camere di commercio:
a) il Consiglio;
b) la Giunta;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei revisori dei conti.

 

IL CONSIGLIO
Il Consiglio camerale è un organo di indirizzo politico-amministrativo. , presieduto dal Presidente dell’Ente. Determina l’indirizzo generale della Camera di Commercio, ne controlla l’attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza ed esercita le altre funzioni stabilite dallo Statuto. E’ nominato dal Presidente della Giunta regionale e dura in carica 5 anni a decorrere dalla data di insediamento. E’ composto da un numero di componenti determinato in base al numero delle imprese iscritte ovvero annotate nel Registro delle Imprese. Gli statuti definiscono la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza in rappresentanza dei settori produttivi, anche in forma associata di cooperative, oltre che delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti , dei liberi professionisti. Il Consiglio elegge, tra i suoi componenti, il Presidente e i membri di Giunta.

 

LA GIUNTA

La Giunta è l’organo esecutivo della Camera di Commercio ed è composta dal Presidente e da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore ad un terzo dei membri del Consiglio. Dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio e i suoi membri vengono eletti dal Consiglio, tra i suoi componenti. La Giunta, oltre a predisporre per l’approvazione del consiglio il bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo, adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività e per la gestione delle risorse, ivi compresi i provvedimenti riguardanti il personale, delibera sulla partecipazione della camera di commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali; adotta ogni altro atto per l’espletamento delle funzioni e delle attività previste dalla legge e dallo statuto che non rientri nelle competenze riservate dalla legge o dallo statuto al Consiglio o al Presidente.

 

Il PRESIDENTE

Il Presidente guida la politica generale della Camera di Commercio; ha la rappresentanza legale, politica e istituzionale dell’Ente, del Consiglio e della Giunta. Il suo mandato è quinquennale e può essere rieletto per non più di due volte. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi e dallo Statuto, ed in particolare: convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, stabilendo l’ordine del giorno dei lavori; adotta, in caso di urgenza, gli atti di competenza della Giunta, sottoponendoli alla Giunta stessa per la ratifica, nella prima riunione utile successiva.
Nello svolgimento del suo mandato, il Presidente può delegare o dare incarichi a componenti
della Giunta e del Consiglio nei limiti consentiti dalla legge e dallo Statuto, così come, entro gli stessi limiti, ha facoltà di invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio e della Giunta, senza diritto di voto, personalità del mondo politico ed economico, esperti e rappresentanti della Camera presso Enti o Associazioni, nonché rappresentanti degli organismi nazionali o regionali del sistema camerale.

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio ed è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, designati rispettivamente dal Ministro dell’Economia e delle Finanze con funzioni di Presidente, dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Presidente della Giunta Regionale. La durata del mandato è fissata dalla legge in quattro anni. Esercita funzioni di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio, attestando la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili e redigendo apposita relazione da allegare al progetto di bilancio di esercizio predisposto dalla Giunta. Redige altresì una relazione sul bilancio preventivo e sulle eventuali variazioni. Il Collegio dei Revisori provvede ai controlli di regolarità amministrativa e contabile, nell’ambito delle competenze stabilite dal regolamento di contabilità dell’ente. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e della Giunta.

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