Home » Registro imprese » Bollatura e vidimazione
La bollatura dei libri sociali e contabili, prevista dal codice civile agli art. 2214 e seguenti viene attribuita all’Ufficio del Registro delle Imprese oppure al Notaio.
Relativamente ai libri previsti dalle normative fiscali competente era, prima dell’emanazione della legge 383 del 18.10.2001 (l’art. 8 di detta legge 383 ha, tra l’altro, abolito l’obbligo della bollatura per il libro giornale, il libro degli inventari ed i registri previsti dalla legislazione tributaria), anche l’Ufficio IVA del domicilio fiscale del soggetto.
La circolare 92/E del 22.10.2001 dell’Agenzia delle Entrate di Roma ha stabilito che “A seguito delle modificazioni apportate ai citati art. 39 del D.P.R. 633 del 1972 e 22 del D.P.R. n. 600 del 1993 sono venute a cessare le competenze degli uffici delle entrate in materia di numerazione bollature dei registri contabili. Ne consegue che la bollatura facoltativa dei libri contabili e quella obbligatoriamente prevista da leggi speciali restano di competenza dell’Ufficio del Registro delle imprese o dei notai”
La Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia è competente solo per la vidimazione dei libri dei soggetti avente sede legale nelle tre province. Se sono presenti nelle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia sedi secondarie se ne possono vidimare i libri sezionali.