Camera di Commercio di Catanzaro – Crotone – Vibo Valentia

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Bollatura e vidimazione

La bollatura dei libri sociali e contabili, prevista dal codice civile agli art. 2214 e seguenti viene attribuita all’Ufficio del Registro delle Imprese oppure al Notaio.

Relativamente ai libri previsti dalle normative fiscali competente era, prima dell’emanazione della legge 383 del 18.10.2001 (l’art. 8 di detta legge 383 ha, tra l’altro, abolito l’obbligo della bollatura per il libro giornale, il libro degli inventari ed i registri previsti dalla legislazione tributaria), anche l’Ufficio IVA del domicilio fiscale del soggetto.

La circolare 92/E del 22.10.2001 dell’Agenzia delle Entrate di Roma ha stabilito che “A seguito delle modificazioni apportate ai citati art. 39 del D.P.R. 633 del 1972 e 22 del D.P.R. n. 600 del 1993 sono venute a cessare le competenze degli uffici delle entrate in materia di numerazione bollature dei registri contabili. Ne consegue che la bollatura facoltativa dei libri contabili e quella obbligatoriamente prevista da leggi speciali restano di competenza dell’Ufficio del Registro delle imprese o dei notai”

La Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia è competente solo per la vidimazione dei libri dei soggetti avente sede legale nelle tre province. Se sono presenti nelle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia sedi secondarie se ne possono vidimare i libri sezionali.

Il D.M. del 07/08/1998 e la successiva circolare del Ministero Industria del 27/10/1998, prevede che, tutti i libri sociali, fiscali, i formulari a fogli mobili, modulo continuo (9, 10, 11 e 12 pollici), registri rilegati, registri a fogli sciolti/mobili formato A3 - A4, devono riportare su tutte le pagine:

  • il nome della ditta o la ragione sociale o la denominazione sociale, o IVA e/o Codice Fiscale
  • il nome del libro
  • la numerazione pagine.

Nei libri rilegati questi dati vanno riportati sulla copertina e sull'ultima pagina numerata.

Sono esclusi dalla vidimazione presso l'ufficio del registro delle imprese quei libri o registri riservati alla competenza di altri uffici (I.N.A.I.L., P.S., U.T.E., ecc.)

RENTRI – Vidimazione dei nuovi registri di carico e scarico

Il RENTRI – Registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti – prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti. 

Sul portale RENTRI www.rentri.gov.it gli utenti possono consultare la normativa, ricevere assistenza e informazioni su obblighi, iscrizioni e novità riguardanti registri e formulari. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del MASE Ministero dell’ambiente.

Dal 13 febbraio 2025 entrano in vigore i nuovi modelli di Registro di carico e scarico rifiuti e dei Formulari di identificazione dei rifiuti (FIR). I vecchi modelli non potranno più essere né vidimati, né utilizzati.

A partire da detta data dovranno essere utilizzati esclusivamente:

  • registri di carico e scarico tenuti digitalmente e FIR vidimati digitalmente per produttori iscritti a RENTRI

  • nuovi modello di registro di carico e scarico cartacei scaricabili dal portale a partire dal 4 novembre 2024 vidimati presso la Camera di Commercio e FIR vidimati digitalmente sul portale RENTRI tramite registrazione gratuita per produttori NON iscritti al RENTRI.

Esempio: un’impresa che il 05/11/2024 ha terminato il registro di carico e scarico e deve vidimare un altro registro da utilizzare fino al 12/02/2025 dovrà vidimare alla Camera di commercio il registro utilizzando il vecchio modello. Dalla stessa data potrà chiedere anche la vidimazione di un registro di carico e scarico nuovo modello ma che userà solo dal 13/02/2025. Per i FIR: fino al 12.02.2025 utilizzerà i FIR vecchi modelli che continuerà a vidimare in Camera o virtualmente mediante Vi.Vi.Fir ,come d’abitudine; dal 23.01.2025 potrà vidimare i nuovi FIR direttamente da portale (non più in Camera), ma che userà solo dal 13.02.2025.

 

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