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Titolare effettivo

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2023 il decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy con cui scatta il termine di 60 giorni per l’adempimento di prima iscrizione nella Sezione dei Titolari Effettivi del Registro Imprese da parte dei soggetti obbligati.
Il termine decorre dalla data di pubblicazione di questo decreto in Gazzetta Ufficiale e termina, pertanto, il giorno 11 dicembre 2023.

Per richiedere assistenza è attivo il portale Registroimprese.it/titolare effettivo, inoltre è possibile consultare la Guida Utenti predisposta da Unioncamere, in allegato alla presente pagina.
 
Dal 19 Aprile 2024 sul Portale dedicato è disponibile il servizio per l’accreditamento  dei soggetti obbligati all’adeguata verifica, definiti all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (normativa antiriciclaggio) 
E’ possibile consultare il  Manuale operativo per la richiesta dell’accreditamento.

il Titolare Effettivo è la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla l'impresa o ne risulta beneficiaria. 

  • le imprese dotate di personalità giuridica, anche se costituite in forma consortile (Spa, Srl, Sapa, Coop)
  • le persone giuridiche private, come le fondazioni e le associazioni riconosciute
  • i trust e gli istituti giuridici affini ai trust

La comunicazione del Titolare Effettivo al Registro Imprese deve avvenire esclusivamente per via telematica attraverso l'applicativo DIRE (o SW equivalenti sul mercato) mediante presentazione di una pratica sottoscritta digitalmente, in caso di società, dal legale rappresentante o da uno degli amministratori, o dei liquidatori, o dal commissario liquidatore, o dal commissario giudiziario (oppure da un sindaco, in caso di inerzia degli amministratori/liquidatori).

La pratica di comunicazione del titolare effettivo è esente da imposta di bollo, ma è soggetta al pagamento di euro 30 di diritti di segreteria.

Attenzione: Non sono ammesse deleghe o incarichi a terzi per la sottoscrizione digitale del modello di comunicazione del titolare effettivo. Solo i soggetti indicati possono sottoscrivere digitalmente la comunicazione e così autocertificare la titolarità effettiva. I terzi possono solo provvedere alla spedizione telematica del modello già sottoscritto dal soggetto obbligato: in questo caso devono aggiungere la loro firma digitale a quella del dichiarante nella cd. ‘distinta di accompagnamento’ ai fini della domiciliazione.

Le imprese, persone giuridiche private, trust e istituti affini costituite successivamente alla data del 10 ottobre 2023, provvederanno alla comunicazione del titolare effettivo entro 30 giorni dall’iscrizione nei rispettivi registri. 

Le eventuali variazioni dei dati relativi al titolare effettivo che risultano già iscritti nel registro delle imprese devono essere comunicate entro il termine di 30 giorni dalla variazione.

Il mancato o tardivo adempimento degli obblighi di comunicazione sulla titolarità effettiva comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 2630 c.c.

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