Si ricorda che ai sensi dell’articolo 2477 secondo comma lettera c) del codice civile è previsto, per le srl e per le cooperative (art. 2543 c.c.), l’obbligo della nomina di un organo di controllo – collegiale o monocratico – o del revisore qualora la società abbia superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.
L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i suddetti limiti deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore. In caso di mancata nomina da parte dell’assemblea l’art. 2477, c. 5 c.c. stabilisce che alla nomina provvede il Tribunale competente su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del Conservatore del Registro delle Imprese.
Questo Ente ha già intrapreso i dovuti controlli per avviare suddetto procedimento e inviato le comunicazioni alle imprese interessate.
Si invitano, pertanto, le Società a Responsabilità Limitata e le Cooperative inadempienti del territorio di riferimento della Camera di Commercio a verificare la propria posizione ed eventualmente a provvedere a suddetta nomina.
Le modalità di iscrizione dell’organo di controllo o del revisore sono reperibili al seguente indirizzo internet: https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/cz
Qualora l’impresa abbia ricevuto la comunicazione della Camera di Commercio ma non sia tenuta a tale nomina per mancato superamento dei limiti previsti dall’art. 2477 co. 2 lett. c), è pregata di inviare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio alla pec cciaa@pec.czkrvv.camcom.it utilizzando il modello scaricabile al link.