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Al fine di dare attuazione al disposti dell’art. 2 – comma 4^, lettera c) della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) è istituita presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, una Commissione, il cui funzionamento è regolato da apposito Regolamento, alla quale viene attribuito il compito di esprimere parere tecnici e di formulare proposte, in una posizione di terzietà rispetto agli attori del mercato, nell’ambito del servizio di controllo sulla presenza di clausole vessatorie inserite nelle condizioni generali di contratto destinate a regolare i rapporti tra professionisti e consumatori.
Un compito particolarmente significativo, finalizzato alla regolazione del mercato, è la predisposizione e la promozione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti. La significatività di tale intervento trova la sua origine nella contrattazione di massa ovvero in forme standardizzate di contrattazione, che regolamentano rapporti economici non riconducibili alle tradizionali figure contrattuali. È questo un fenomeno che caratterizza da alcuni anni ormai l’economia di mercato.
Il mercato può trarre giovamento da una predisposizione di questo tipo, perché:
La camera di commercio con la predisposizione dei contratti-tipo non attiva una imposizione forzata della sua volontà, ma promuove, come già citato, un’utile occasione di confronto, si pone in forma super partes nella condizione di elargire autorevoli suggerimenti. I modelli elaborati al termine del confronto non sono vincolanti per le parti: non si esclude una differente regolazione dei propri rapporti contrattuali per particolari situazioni; gli stessi possono anche non essere accettati ed, in questo modo, si ritorna allo schema della contrattazione tipica.
Si intendono per:
Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l’onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.
È obbligatorio ai sensi dell’art. 35 del Codice del consumo redigere sempre in modo chiaro e comprensibile le clausole nel caso di contratti di cui tutte le stesse siano proposte al consumatore per iscritto.
In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore.