Camera di Commercio di Catanzaro – Crotone – Vibo Valentia

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L’Ufficio Ordinanze della Camera di Commercio riceve i verbali redatti dai vari organi di controllo (Carabinieri, Polizia Municipale e di Stato, Guardia di Finanza, Camere di commercio e Registro imprese, ecc.) per la violazione di norme di legge in vari settori.

L’ufficio, in particolare, riceve i verbali per i quali l’interessato non ha effettuato il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione da parte degli organi di controllo.

L’Ufficio della Camera di Commercio esamina i verbali elevati da vari organi di controllo per:

  • Violazioni alle norme concernenti adempimenti al Registro delle Imprese;
  • Violazioni alle norme concernenti adempimenti nel Repertorio Economico Amministrativo;
  • Violazioni alle norme sull’esercizio abusivo dell’attività di autoriparazione limitatamente agli iscritti Registro Imprese (resta esclusa qualsiasi competenza per gli Artigiani, per i quali provvede la Regione Calabria – art. 10 comma 6, DPR 558/1999, art. 14 D. Lgs. 112/1998);
  • Violazioni delle norme sulla sicurezza degli impianti;
  • Violazione di norme in materia di etichettatura e marcatura di prodotti non alimentari (tessili, pelli, giocattoli, imballaggi, prodotti elettrici, elettrodomestici, dispositivi di sicurezza individuale);
  • Violazione di norme su saggio e marchio di metalli preziosi, cronotachigrafi, metrologia legale;
  • Violazioni in materia di commercializzazione di sacchi monouso per asporto merci (DL 91/2014 convertito in L. 116/2014)

Se dall’esame dei documenti e dagli argomenti esposti emerge l’oggettiva carenza di responsabilità delle persone obbligate o vizi non sanabili del verbale di accertamento, il Dirigente dell’ufficio dovrà emettere ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente agli organi che hanno accertato la violazione; altrimenti dovrà determinare, sempre con ordinanza motivata, la somma dovuta quale sanzione per la violazione, ingiungendone il pagamento, insieme con le spese di procedura e notifica, al trasgressore ed agli obbligati in solido.

Con l’ordinanza che irroga le sanzioni, il Dirigente dell’ufficio ingiunge all’autore della violazione ed agli obbligati in solido il pagamento della somma dovuta, maggiorata delle spese, entro il termine di 30 giorni dalla notifica dell’ingiunzione, sotto pena degli atti esecutivi.

L’ordinanza ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

E’ ammesso ricorso entro il termine previsto per il pagamento davanti al Giudice di Pace competente per territorio, a seconda dei casi previsti dagli artt. 22 e 22bis della legge 689/81. Il ricorso non è sospensivo del procedimento di esecuzione forzata, salvo che il giudice disponga diversamente.

Il pagamento si effettua tramite l'apposito modello F23 e PagoPA per le spese di notifica e del procedimento.

Copia del modello F23 quietanzato dovrà essere inviata alla Camera di Commercio o tramite Pec ovvero consegnata a mano.

L’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate può chiedere il pagamento rateale della sanzione pecuniaria tramite apposita domanda.

L’Ufficio valuterà tale istanza corredata della documentazione comprovante le condizioni economiche disagiate oppure, in alternativa, della dichiarazione sostitutiva di certificazione.

In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Se il pagamento non avviene nei termini, si attiva la procedura di esecuzione forzata.

Entro 30 giorni dal ricevimento la Camera, esaminata l'istanza presentata, se ne sussistono i presupposti, emette provvedimento di rateizzazione, fissando il numero, gli importi e la data di scadenza delle rate da corrispondere.

Il mancato o ritardato pagamento anche di una sola rata fa decadere il diritto al pagamento rateale.

Decorso il termine di 30 giorni per il pagamento dell’ordinanza ingiuntiva, la Camera avvia la procedura di riscossione delle somme dovute trasmettendo il ruolo al Concessionario. L’importo da riscuotere è aumentato delle maggiorazioni e degli interessi previsti per legge.

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