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La materia attinente gli accertamenti e le sanzioni applicate per le violazioni del Registro imprese è regolata dalla Legge n. 689 del 24 novembre 1981 che ha depenalizzato tali comportamenti configurandoli come illeciti di natura amministrativa.
Il Registro imprese della Camera di Commercio è chiamata ad applicare sanzioni per i seguenti illeciti amministrativi:
Omissione: l’omessa presentazione di denunce, comunicazioni o depositi;
Presentazione tardiva: l’omessa presentazione nei termini prescritti di denunce, comunicazioni o depositi.
Le sanzioni sono applicate a tutti i soggetti che per legge sono tenuti alla presentazione di domande di iscrizione, modifica, cessazione o denunce di dati economici ed amministrativi e dunque, a seconda dell’atto e dell’evento, l’amministratore unico, i componenti del consiglio di amministrazione, i sindaci effettivi, i soci amministratori delle società di persone, i liquidatori, i legali rappresentanti, i titolari di ditta individuale, gli institori ed i notai.
Nel caso di enti collettivi (società, consorzi, cooperative, enti pubblici economici, associazioni) è obbligato al pagamento anche l’Ente qualora il sanzionato principale non paghi (cosiddetta responsabilità solidale).
Le sanzioni si applicano ai soggetti in carica al momento della violazione, vale a dire al 1° giorno successivo alla scadenza del termine prescritto per la richiesta di iscrizione o di deposito.
TIPO DI VIOLAZIONE | IMPORTO |
Ritardato o omesso adempimento degli obblighi previsti dal codice civile per le imprese individuali | 20,00 euro |
Ritardato o omesso adempimento degli obblighi previsti dal codice civile per le società di persone, di capitali, consorzi e cooperative | € 206,00 per ogni soggetto obbligato al deposito dell’atto € 274,66 per ogni soggetto obbligato al deposito del Bilancio |
Ritardate o omesse comunicazioni al REA (modelli S5, UL) | € 10,00 per ogni soggetto obbligato alla denuncia per ritardo non superiore a 30 giorni per ogni soggetto obbligato alla denuncia per ritardo superiore a 30 giorni e in caso di omissione. |
Il pagamento in forma ridotta deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento, utilizzando il modello F23 per le sanzioni del Registro Imprese e mediante “PagoPA” per le sanzioni REA. Entro lo stesso termine debbono essere pagate le spese di notifica e del procedimento per ciascun verbale notificato agli obbligati principali.
Ai sensi dell’articolo 6 della Legge n.689/81, in tutti casi in cui la violazione è commessa dal rappresentante di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, quest’ultima è tenuta in solido al pagamento della somma dovuta dall’autore della violazione: pertanto, qualora gli obbligati principali non vi provvedano, l’importo della sanzione e le spese del procedimento dovranno essere versate dalla società. Riassumendo, per le società viene emesso un verbale per ogni obbligato principale e un verbale cumulativo dei verbali dei singoli obbligati principali notificato alla società obbligata in solido. Devono essere pagati tutti i singoli verbali dei soggetti obbligati principali con relative spese di procedimento/notifica oppure il verbale notificato alla società che è già comprensivo delle sanzioni dei singoli obbligati principali e di tutte le spese di procedimento/notifica.
Il verbale di accertamento è notificato sia agli obbligati principali che all’obbligato in solido presso il domicilio digitale dell’impresa. Nel caso in cui il domicilio digitale sia assente o non valido oppure nel caso in cui l’obbligato principale non rivesta alcuna carica alla data di accertamento, il verbale di accertamento è notificato a mezzo posta presso l’indirizzo di residenza o il domicilio comunicato al Registro delle Imprese.
Il Modello F23 può essere pagato su tutto il territorio nazionale presso:
Come si paga con PagoPa
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Entro 30 giorni dalla contestazione in alternativa al pagamento, è possibile presentare scritti difensivi o se esistono gli estremi chiedere l’annullamento.
Tale richiesta deve essere fatta all’indirizzo PEC cciaa@pec.czkrvv.camcom.it chiedendo, eventualmente, un’audizione personale: in tale ipotesi non deve essere effettuato alcun pagamento.
Il pagamento in forma ridotta estingue il procedimento sanzionatorio.
Qualora però il pagamento in misura ridotta sia incompleto o non avvenga entro il termine di 60 giorni dalla notifica, il verbale di accertamento viene trasmesso con rapporto all’Ufficio Ordinanze, il quale, esamina il verbale e gli eventuali scritti difensivi, ascolta l’interessato (se ne ha fatto espressa richiesta) e alla fine emette un provvedimento:
oppure
Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni sopra descritte, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (art. 28 legge n. 689/81).
Considerando che la violazione è commessa nel primo giorno successivo alla scadenza stabilita dalla legge, la sanzione non può essere richiesta decorsi i cinque anni da tale giorno.
A titolo esemplificativo, se la scadenza è di 30 giorni, la prescrizione avverrà decorsi cinque anni calcolati dal 31esimo giorno.