Camera di Commercio di Catanzaro – Crotone – Vibo Valentia

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Sanzioni registro imprese

La materia attinente gli accertamenti e le sanzioni applicate per le violazioni del Registro imprese è regolata dalla Legge n. 689 del 24 novembre 1981 che ha depenalizzato tali comportamenti configurandoli come illeciti di natura amministrativa.

Il Registro imprese della Camera di Commercio è chiamata ad applicare sanzioni per i seguenti illeciti amministrativi:

Omissione: l’omessa presentazione di denunce, comunicazioni o depositi;

Presentazione tardiva: l’omessa presentazione nei termini prescritti di denunce, comunicazioni o depositi. 

 

SOGGETTI INTERESSATI

Le sanzioni sono applicate a tutti i soggetti che per legge sono tenuti alla presentazione di domande di iscrizione, modifica, cessazione o denunce di dati economici ed amministrativi e dunque, a seconda dell’atto e dell’evento, l’amministratore unico, i componenti del consiglio di amministrazione, i sindaci effettivi, i soci amministratori delle società di persone, i liquidatori, i legali rappresentanti, i titolari di ditta individuale, gli institori ed i notai.

Nel caso di enti collettivi (società, consorzi, cooperative, enti pubblici economici, associazioni) è obbligato al pagamento anche l’Ente qualora il sanzionato principale non paghi (cosiddetta responsabilità solidale).

Le sanzioni si applicano ai soggetti in carica al momento della violazione, vale a dire al 1° giorno successivo alla scadenza del termine prescritto per la richiesta di iscrizione o di deposito.

 

IMPORTI DELLE SANZIONI

TIPO DI VIOLAZIONEIMPORTO
Ritardato o omesso adempimento degli obblighi previsti dal codice civile per le imprese individuali20,00 euro
Ritardato o omesso adempimento degli obblighi previsti dal codice civile per le società di persone, di capitali, consorzi e cooperative

206,00

per ogni soggetto obbligato al deposito dell’atto

274,66

per ogni soggetto obbligato al deposito del Bilancio

Ritardate o omesse comunicazioni al REA (modelli S5, UL)

10,00

per ogni soggetto obbligato alla denuncia per ritardo non superiore a 30 giorni
€ 51,33

per ogni soggetto obbligato alla denuncia per ritardo superiore a 30 giorni e in caso di omissione.

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento in forma ridotta deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento, utilizzando il modello F23 per le sanzioni del Registro Imprese e mediante “PagoPA” per le sanzioni REA. Entro lo stesso termine debbono essere pagate le spese di notifica e del procedimento per ciascun verbale notificato agli obbligati principali.

Ai sensi dell’articolo 6 della Legge n.689/81, in tutti casi in cui la violazione è commessa dal rappresentante di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, quest’ultima è tenuta in solido al pagamento della somma dovuta dall’autore della violazione: pertanto, qualora gli obbligati principali non vi provvedano, l’importo della sanzione e le spese del procedimento dovranno essere versate dalla società. Riassumendo, per le società viene emesso un verbale per ogni obbligato principale e un verbale cumulativo dei verbali dei singoli obbligati principali notificato alla società obbligata in solido. Devono essere pagati tutti i singoli verbali dei soggetti obbligati principali con relative spese di procedimento/notifica oppure il verbale notificato alla società che è già comprensivo delle sanzioni dei singoli obbligati principali e di tutte le spese di procedimento/notifica.

Il verbale di accertamento è notificato sia agli obbligati principali che all’obbligato in solido presso il domicilio digitale dell’impresa. Nel caso in cui il domicilio digitale sia assente o non valido oppure nel caso in cui l’obbligato principale non rivesta alcuna carica alla data di accertamento, il verbale di accertamento è notificato a mezzo posta presso l’indirizzo di residenza o il domicilio comunicato al Registro delle Imprese.

Il Modello F23 può essere pagato su tutto il territorio nazionale presso:

  • Servizi riscossioni Tributi dello Stato (Esattorie) e/o Concessionario
  • qualsiasi Banca
  • un qualsiasi ufficio Postale e/o Concessionario.

 

Come si paga con PagoPa

  • Presso le agenzie della banca
  • Utilizzando l’home banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA)
  • Presso gli sportelli ATM abilitati delle banche
  • Presso i punti vendita di MooneyLottomatica e Banca 5
  • Presso gli Uffici Postali.

 

Per maggiori informazioni su PagoPa clicca QUI

 

SCRITTI DIFENSIVI

Entro 30 giorni dalla contestazione in alternativa al pagamento, è possibile presentare scritti difensivi o se esistono gli estremi chiedere l’annullamento.

Tale richiesta deve essere fatta all’indirizzo PEC cciaa@pec.czkrvv.camcom.it chiedendo, eventualmente, un’audizione personale: in tale ipotesi non deve essere effettuato alcun pagamento.

 

MANCATO PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

Il pagamento in forma ridotta estingue il procedimento sanzionatorio.

Qualora però il pagamento in misura ridotta sia incompleto o non avvenga entro il termine di 60 giorni dalla notifica, il verbale di accertamento viene trasmesso con rapporto all’Ufficio Ordinanze, il quale, esamina il verbale e gli eventuali scritti difensivi, ascolta l’interessato (se ne ha fatto espressa richiesta) e alla fine emette un provvedimento:

  • un’ordinanza di ingiunzione con l’indicazione della somma da pagare, che può andare dal minimo al massimo edittale

oppure

  • un’ordinanza di archiviazione.

 

PRESCRIZIONE DELLA SANZIONE

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni sopra descritte, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (art. 28 legge n. 689/81).

Considerando che la violazione è commessa nel primo giorno successivo alla scadenza stabilita dalla legge, la sanzione non può essere richiesta decorsi i cinque anni da tale giorno.

A titolo esemplificativo, se la scadenza è di 30 giorni, la prescrizione avverrà decorsi cinque anni calcolati dal 31esimo giorno.

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