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Riforma mediazione: nuove modalità dal 30 giugno 2023
Dal 30 giugno 2023 sono in vigore le nuove norme sulla mediazione introdotte nel decreto legislativo nr. 28/2010 dal d. lgs. 149/2022 (Riforma Cartabia).
A partire dal 30 giugno 2023 entrano in vigore le nuove norme sulla mediazione introdotte nel decreto legislativo nr. 28/2010 dal d. lgs. 149/2022 (Riforma Cartabia).
In sintesi, le novità riguardano:
L’Organismo di Mediazione della Camera di Commercio di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia è iscritto al n. 128 del Registro del Ministero di Giustizia ai sensi D.M. 180/2010.
Le Camere di Commercio soppresse, svolgevano attività di mediazione e conciliazione allo scopo di aiutare professionisti, cittadini, imprese, consumatori e pubbliche amministrazioni a risolvere le loro controversie in modo semplice, rapido ed economico e precisamente:
Al termine dell’accorpamento si è provveduto all’istituzione di un unico Organismo di mediazione, denominato in breve MED CZKRVV, iscritto al n. 128 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia con PDG del 27 Luglio 2024, al cui interno sono confluiti i sopracitati Organismi di mediazione, avente sede legale a Catanzaro, presso la sede legale della Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia e sedi operative a Vibo Valentia e Crotone, presso le sedi degli Organismi di mediazione previgenti.
Attualmente l’elenco dei mediatori è formato dai mediatori iscritti nei tre elenchi preesistenti, disponibili allo svolgimento del servizio per conto del sopracitato Organismo di mediazione.
La mediazione – effettuata da parte di un mediatore imparziale scelto dall’organismo di mediazione – consiste sia nel cercare tra le parti un accordo amichevole per risolvere la controversia, sia nel formulare una proposta per risolvere la stessa.
La mediazione può essere richiesta per controversie di natura economica, civili e commerciali, relative a diritti disponibili.
La mediazione è obbligatoria per alcune materie per le quali è condizione di procedibilità per l’esercizio in giudizio della relativa azione, ai sensi dell’art. 5 co. 1 D.Lgs. n. 28/2010.
La mediazione obbligatoria è una condizione di procedibilità della causa: ciò significa che la controversia non può proseguire senza aver tentato la mediazione.
La riforma Cartabia, tra le altre cose, ha apportato modifiche all’art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, stabilendo che chi avvia un’azione legale in materie soggette a conciliazione obbligatoria deve, appunto, prima intraprendere tale procedimento.
L’eccezione di improcedibilità può essere sollevata dal convenuto o dal giudice entro la prima udienza. Se il giudice rileva che la mediazione non è stata intrapresa o non è conclusa, rinvia la prima udienza e, alla successiva, verifica il rispetto dell’obbligo di tale procedimento obbligatorio per le materie in questione: ove la mediazione non sia stata eseguita dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale.
La medesima norma specifica anche che la mediazione obbligatoria sia considerata soddisfatta se il primo incontro con il mediatore si conclude senza un accordo di conciliazione.
Può comunque essere tentata in ogni altra materia, purché abbia a oggetto diritti disponibili, attraverso una mediazione volontaria: in questa diversa ipotesi la mediazione può essere svolta perché la si ritiene utile ma non è un elemento di procedibilità della causa, che potrebbe cominciare anche senza conciliazione.
La Camera di Commercio di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia, inoltre, è competente a gestire le Conciliazioni in materia di telecomunicazione e energia elettrica, gas, sistema idrico ed in materia di consumo di cui all’articolo 141 – decies del Codice del consumo.
La mediazione si avvia depositando una domanda compilata secondo il modello disponibile nel sito a cui va allegata la documentazione indicata nel modello medesimo.
La domanda di mediazione deve essere presentata presso un organismo del luogo del giudice territorialmente competente per la controversia (art. 4 co. 1).
La Camera di Commercio di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia ha 3 Organismi di mediazione derivanti dall’accorpamento delle preesistenti Camere di Commercio a cui corrispondono 3 Regolamenti distinti.
Il deposito della domanda può essere effettuato:
E’ necessaria l’assistenza di un avvocato per le mediazioni nelle materie obbligatorie previste dall’art. 5, comma 1 e art. 5-quater del d.lgs. 28/2010.
Ai sensi del d.lgs. n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni, nelle mediazioni obbligatorie è necessaria l’assistenza dell’avvocato al primo incontro e agli eventuali incontri successivi.
Gli incontri di mediazione si svolgono presso la sede camerale:
Le parti, accompagnate dai propri avvocati, debbono presenziare personalmente perché il tentativo di mediazione possa dirsi effettivamente avviato.
Se la parte invitata non si presenta al primo incontro di mediazione, sarà redatto il verbale di mediazione per mancata comparizione senza ulteriori spese.
In caso di esito positivo della mediazione, il verbale di accordo è titolo esecutivo quando tutte le parti sono assistite da un avvocato ed è sottoscritto da tutte le parti e dai rispettivi avvocati.
Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi (termine previsto dall’art. 6 del d.lgs. n. 28/2010), salvo accordo di superamento tra le parti.
A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 150/2023 sono stati approvati i tariffari che sostituiscono quanto previsto dai singoli Regolamenti.
Procedere con il pagamento attraverso il portale PagoPA.
Scarica il TARIFFARIO.
I tempi e le procedure della mediazione sono riportate nei Regolamenti di mediazione.
Convocazione dell’incontro tra i 20 e i 40 giorni dal deposito della domanda e durata complessiva del procedimento di 3 mesi prorogabile per altri 3 (art. 6 ed art 8).
Gratuito patrocinio
Il D.lgs 28/10 al Capo II-bis – DISPOSIZIONI SUL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE istituisce agli artt. 15-bis e seguenti il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l’assistenza dell’avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, se è raggiunto l’accordo di conciliazione.
Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore all’importo indicato dall’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
L’istanza per l’ammissione anticipata è presentata, o personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dall’interessato o dall’avvocato che ne ha autenticato la firma, al consiglio dell’ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione competente. Entro venti giorni dalla presentazione dell’istanza per l’ammissione, il consiglio dell’ordine degli avvocati, verificatane l’ammissibilità, ammette l’interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene dà immediata comunicazione.
Contro il rigetto dell’istanza per l’ammissione anticipata, l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell’ordine che ha adottato il provvedimento.
Chi è ammesso al patrocinio può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell’ordine del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione competente.
L’ammissione anticipata al patrocinio è valida per l’intero procedimento di mediazione, le indennità di cui all’articolo 17, commi 3 e 4, non sono quindi dovute dalla parte ammessa in via anticipata al patrocinio.
Quando è raggiunto l’accordo di conciliazione, l’ammissione è confermata, su istanza dell’avvocato, dal consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione anticipata, mediante apposizione del visto di congruità sulla parcella.
REQUISITI E MODALITÀ DI RICHIESTA