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Il debitore che si trova in una situazione di perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte (pagamenti da effettuare) ed il patrimonio prontamente liquidabile, con conseguente impossibilità di far fronte ai propri impegni, può avvalersi dei servizi l’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC).
L’Organismo è un ente terzo, imparziale e indipendente al quale ciascun debitore, tra quelli legittimati, può rivolgersi per attivare una procedura da composizione della crisi tra quelle previste dalla legge (D. Lgs. n. 14/2019), al fine di far fronte all’eccessiva esposizione debitoria con i propri creditori cercando di risolvere la crisi da sovraindebitamento e ottenere l’esdebitazione.
Il sovraindebitamento è definito come lo stato di crisi o di insolvenza del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (D.Lgs n.14/2019 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza).
L’OCC riceve le domande di avvio del procedimento e, valutato il rispetto dei presupposti normativi, nomina un professionista, “Gestore della crisi”, che, a seguito di esame della documentazione prodotta, assisterà il debitore nella ristrutturazione dei propri debiti e conseguente soddisfazione dei creditori.
Possono accedere alla procedura le seguenti tipologie di debitori che si trovano in una situazione di sovraindebitamento:
• il consumatore
• il professionista, artista, altri lavoratori autonomi
• l’Imprenditore minore, ai sensi dell’art.2, lettera d), del D.lgs. n.14/2019 ovvero chi presenta congiuntamente i seguenti requisiti alternativi:
Usufruibile solo per il consumatore che non sia stato già esdebitato nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda, che non abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte e che non abbia causato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può quindi proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento prevedendo il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti in qualsiasi forma.
Usufruibile solo per l’imprenditore minore, l’imprenditore agricolo, il professionista e le start up, che non sia stato già esdebitato nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda, che non abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte e che non abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. La proposta di concordato minore è formulata ai creditori quando consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale, altrimenti può essere proposta solo nel caso in cui sia previsto un apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.
Tutti i debitori in stato di sovraindebitamento possono far ricorso all'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei loro beni mobili e immobili se non dovesse risultare praticabile la scelta del concordato minore e della ristrutturazione dei debiti del consumatore. Il liquidatore, nominato dal Tribunale, in esecuzione del programma liquidatorio, provvede alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione ai creditori secondo l’ordine di prelazione risultante dallo stato passivo approvato con decreto del Giudice Delegato.
Usufruibile solo per una volta nella vita da una persona fisica meritevole che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, fatto salvo l’obbligo del pagamento dei debiti entro quattro anni dal decreto di Giudice di esdebitazione nel caso in cui sopravvengono utilità rilevanti che consentono il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento.
I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni sul concordato minore. Si considerano membri della stessa famiglia, oltre al coniuge, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.
Presso la Camera di Commercio di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia sono istituiti due organismi derivanti dall’accorpamento dei pre-esistenti Enti di Catanzaro e Vibo Valentia.
Con PDG del Ministero della Giustizia del 02/02/2018 è stato iscritto al n. 149 del Registro tenuto dallo stesso Ministero, l’Organismo per la Composizione delle Crisi da sovraindebitamento della Camera di Commercio di Vibo Valentia.
Con PDG del Ministero della Giustizia del 30/07/2018 è stato iscritto al n. 173 del Registro tenuto dallo stesso Ministero, l’Organismo per la Composizione delle Crisi da sovraindebitamento della Camera di Commercio di Catanzaro (OCC).
Il debitore può rivolgersi esclusivamente agli organismi aventi sede nel circondario del Tribunale del luogo di residenza o sede del debitore stesso.
La domanda in marca da bollo da € 16,00, utilizzando l’apposito modulo pubblicato nella sezione modulistica, da presentare direttamente allo sportello o tramite PEC: cciaa@pec.czkrvv.camcom.it deve essere corredata da copia di un documento di identità e di attestazione di un versamento di €. 200,00 oltre IVA (244,00 IVA inclusa) specificando la causale “acconto OCC”.
I pagamenti alla Camera di Commercio potranno essere eseguiti utilizzando esclusivamente carte di credito/debito, bancomat o il sistema PagoPA.
Oltre l’acconto forfettario di cui sopra l’istante dovrò fornire tutta la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale.
Il compenso all’OCC è stabilito in base ai parametri inseriti nel documento Criteri per la determinazione dei compensi, cui il Gestore incaricato deve fare riferimento fornendo al debitore un preventivo di massima, approvato dal referente sul costo del procedimento.