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Le manifestazioni a premio sono disciplinate dal DPR 430 del 26 ottobre 2001 (G.U. n. 85 – 11 aprile 2002 – Supplemento Ordinario).
Lo scopo delle manifestazioni a premio è, come testualmente recita il comma 1 dell’art.1 del Regolamento, quello di “favorire la conoscenza di prodotti, servizi, ditte, insegne, marchi o la vendita di determinati prodotti o la prestazione di servizi aventi, comunque, fini anche in parte commerciali”.
Le manifestazioni a premio si distinguono in:
Concorsi a premio: con o senza l’acquisto del prodotto e/o del servizio, il premio è attribuito solo ad alcuni dei partecipanti in quanto la vincita è connessa all’alea, l’abilità, la capacità personale od altra eventualità;
Operazioni a premio: a seguito dell’acquisto o vendita di un prodotto viene conferito a tutti i partecipanti il premio promesso in quanto è obbligatorio l’acquisto e/o la vendita del prodotto promozionato.
Lo svolgimento delle manifestazioni a premio non richiese autorizzazioni specifiche ed i principali obblighi previsti sono:
Concorsi a premio: una preventiva “comunicazione di svolgimento” al Ministero, tramite apposito modello, reperibile sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, cui va allegato il regolamento e la documentazione originale relativa alla cauzione prestata a garanzia dei premi promessi;
Operazioni a premio: la redazione, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, del regolamento della manifestazione da conservare presso la sede della ditta promotrice per un anno altre il termine dell’iniziativa e l’invio al Ministero, in allegato all’apposito modello, della documentazione originale relativa alla cauzione prestata a garanzia dei premi promessi.
Il Regolamento (artt. 10 e 11 DPR 430/2001) deve essere redatto dal promotore della manifestazione a premio e deve indicare il soggetto o i soggetti promotori, la durata, l’ambito territoriale, le modalità di svolgimento, la natura e il valore indicativo dei singoli premi messi in palio, il termine della consegna degli stessi nonché, per i soli concorsi a premio, i dati delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale alle quali devolvere i premi non richiesti o non assegnati.
Secondo il Decreto Interdirigenziale del 5 luglio 2010 (G.U. 26 luglio 2010):
Le comunicazioni dei concorsi a premio e le modifiche sostanziali devono essere trasmesse al Ministero dello Sviluppo Economico, quindici giorni prima della data di inizio della manifestazione.
Dal 25 gennaio 2011 le comunicazioni dovranno essere inviate tramite il servizio PREMA ON LINE con firma digitale.
Informazioni e guida al PREMA ON LINE possono essere scaricati dal sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
TARIFFE DA CORRISPONDERE PER OGNI ACCESSO O INTERVENTO DEL FUNZIONARIO CAMERALE
L’importo che le imprese dovranno versare alla Camera per ogni accesso ossia per ogni intervento del funzionario e che saranno assoggettate al regime commerciale, secondo quanto previsto dall’art. 4, c. 4 del DPR 633/72, e successive modifiche e integrazioni, e, quindi fatturate con applicazione dell’IVA ad aliquota ordinaria è il seguente (Delibera di Giunta Camerale n. 3/2022):
Manifestazione a premio fuori sede camerale per intervento del funzionario camerale in orario d’ufficio | euro 330,00 + IVA |
Manifestazione a premio fuori sede camerale per intervento del funzionario camerale fuori orario d’ufficio | euro 429,00 + IVA |
Manifestazione a premio fuori sede camerale per intervento del funzionario camerale nei giorni di sabato e festivi | euro 495,00 + IVA |
Verbalizzazione Manifestazione a premio oltre la prima presso la sede camerale (escluso verbale di chiusura) | euro 165,00 + IVA |
Il servizio è gratuito, previo apposito atto da parte della Giunta, per i soggetti promotori di concorsi a premio, di cui all’art.2 del DPR n. 430/2001, qualora l’iniziativa, cui l’assegnazione del premio si riferisce, sia parte integrante di un più vasto progetto le cui finalità possano contribuire fattivamente alla promozione dello sviluppo locale.
Sono considerati di minimo valore e pertanto esclusi, ai sensi dell’art. 6 comma d) del DPR 430/2001, i premi il cui importo sia uguale o inferiore ai 10 euro, limite entro il quale la Camera ritiene, per ragioni di economicità del servizio, di non accettare la richiesta di intervento del proprio funzionario – tutore della fede pubblica.