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L’UFFICIO METRICO INFORMA: VERIFICA DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
Come già noto a tutti gli operatori del settore, i distributori di carburante devono essere sottoposti a verifica metrica oltre che dopo ogni intervento di riparazione che abbia comportato la rimozione di sigilli di garanzia, comunque ogni due anni (verifica periodica – D.M. 21 aprile 2017 , n. 93). In particolare il gestore della stazione di servizio è tenuto a commissionare la verifica periodica ad un organismo accreditato al più tardi 5 giorni lavorativi prima della data di scadenza e la verifica periodica deve poi essere effettuata entro 45 giorni dall’incarico. In caso di riparazione il titolare dello strumento deve richiedere una nuova verificazione periodica entro 10 giorni; gli strumenti, dopo la riparazione, possono essere utilizzati, con i sigilli provvisori applicati dal riparatore, per un massimo di 10 giorni e, successivamente alla richiesta di una nuova verificazione periodica all’organismo, fino all’esecuzione della verificazione stessa. Gli interventi tecnici, di riparazione oppure di manutenzione posso effettuati solo da soggetti autorizzati, vale a dire imprese che abbiano la qualità di fabbricante/riparatore metrico e dunque che abbiano depositato i propri sigilli provvisori presso il competente ufficio metrico.
Ogni strumento deve essere, inoltre, dotato di un libretto metrologico su cui vanno annotati gli interventi di riparazione (che abbiamo comportato la rimozione di sigilli) nonchè tutte le operazioni di verifica periodica e/o i controlli casuali effettuati dai competenti organismi.
La verifica periodica dei sistemi di misura per carburanti, cioè la verifica biennale o la verifica dovuta a riparazioni dei sistemi di misura, è stata effettuata in Italia esclusivamente dall’autorità (uffici metrici) fino a marzo 2013. Nel periodo successivo le verifiche sono state effettuate contestualmente sia dagli uffici metrici che da appositi laboratori abilitati, mentre dal 17.03.2019 la verifica periodica degli strumenti di misura può essere effettuata solo da organismi di verifica accreditati. Tali organismi sono abilitati dall’Unione delle Camere di commercio italiane (Unioncamere) ed inseriti in un apposito elenco disponibile sul sito web http://www.metrologialegale.unioncamere.it
Gli uffici metrici hanno ora il compito di vigilare sull’attività degli organismi di verifica e di effettuare controlli casuali presso i titolari degli strumenti.
In tale ottica la Camera di Commercio di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia sta avviando un piano di controlli nel settore dei distributori di carburante e, pertanto, a partire dai prossimi mesi saranno effettuate attività ispettive presso stazioni di servizio individuate a campione, allo scopo di verificare il rispetto delle norme previste in materia (verifica dello stato esterno del sistema di misura, presenza della targhetta, dei sigilli metrici e degli altri contrassegni di sicurezza, eventuali prove tecniche e di erogazione, controllo del libretto metrologico, ecc.).
Si ricorda che eventuali violazioni della normativa, oltre che comportare l’applicazione di sanzioni amministrative, possono dar luogo a sanzioni penali, in particolare alla violazione dell’art 515 del codice penale (frode nell’esercizio di commercio), che è punita con la reclusione fino a due anni o con una multa fino a euro 2.065,00.