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Presso ogni Camera di Commercio è istituito il registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, nel quale sono tenuti ad iscriversi, ai sensi dell’art.14 del D.Lgs.251/99 e dell’art.27 del D.P.R.150/2002, coloro che :
Gli oggetti in metalli preziosi fabbricati e posti in commercio sul territorio nazionale devono, essere a titolo legale e recare impressi:
Entrambe le impronte sono di tipo normalizzate e quella relativa al marchio di identificazione, contiene all’interno una sigla alfanumerica che identifica, senza ambiguità, l’assegnatario.
Il titolo risulta espresso in millesimi (art.2 del Decreto legislativo n.251/99) e rappresenta il contenuto di metallo prezioso dell’oggetto stesso.
Per ogni parte degli oggetti, i titoli legali da garantire a fusione sono i seguenti:
È ammesso qualsiasi titolo superiore al più alto, indicato per ciascuno dei metalli preziosi.
Non sono ammesse tolleranze negative sui titoli dichiarati relative alle materie prime in oro, argento, platino e palladio né quelle sui titoli legali.