Camera di Commercio di Catanzaro – Crotone – Vibo Valentia

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Metalli preziosi

Presso ogni Camera di Commercio è istituito il registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, nel quale sono tenuti ad iscriversi, ai sensi dell’art.14 del D.Lgs.251/99 e dell’art.27 del D.P.R.150/2002, coloro che :

  • vendono oggetti in metalli preziosi (contenenti a vario titolo: platino, palladio, oro e argento) in lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere;
  • fabbricano oggetti contenenti metalli preziosi;
  • importano oggetti contenenti metalli preziosi.

 

Gli oggetti in metalli preziosi fabbricati e posti in commercio sul territorio nazionale devono, essere a titolo legale e recare impressi:

  • il marchio con il titolo legale (attraverso cui è dichiarato il titolo del metallo prezioso contenuto nell’oggetto);
  • il marchio di identificazione (la cui impronta è quella ricavata dalla matrice, conservata presso la Camera di Commercio).

Entrambe le impronte sono di tipo normalizzate e quella relativa al marchio di identificazione, contiene all’interno una sigla alfanumerica che identifica, senza ambiguità, l’assegnatario.

Il titolo risulta espresso in millesimi (art.2 del Decreto legislativo n.251/99) e rappresenta il contenuto di metallo prezioso dell’oggetto stesso.

Per ogni parte degli oggetti, i titoli legali da garantire a fusione sono i seguenti:

  • Platino: 950, 900, 850 millesimi
  • Palladio: 950, 500 millesimi
  • Oro: 750, 585, 375 millesimi
  • Argento: 925, 800 millesimi.

 

È ammesso qualsiasi titolo superiore al più alto, indicato per ciascuno dei metalli preziosi.

Non sono ammesse tolleranze negative sui titoli dichiarati relative alle materie prime in oro, argento, platino e palladio né quelle sui titoli legali.

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