Camera di Commercio di Catanzaro – Crotone – Vibo Valentia

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Preconfezionamenti

Per imballaggio preconfezionato o preimballaggio si intende l’insieme di un prodotto e dell’imballaggio individuale nel quale tale prodotto è preconfezionato.
Un prodotto è preconfezionato quando è contenuto in un imballaggio di qualsiasi tipo chiuso in assenza dell’acquirente e preparato in modo che la quantità del prodotto in esso contenuta abbia un valore prefissato e non possa essere modificata senza aprire o alterare palesemente l’imballaggio stesso (art.2 legge 25/10/1978, n,690).

Possono essere distinti in:

  • Preimballaggi CEE, regolati dal D.L. 3/7/1976 n. 451 e successive modificazioni ed integrazioni (per alcuni liquidi alimentari) e dalla L. 25/10/1978 n. 690 e successive modificazioni ed integrazioni (per i prodotti diversi dai liquidi alimentari);
  • Preimballaggi di tipo diverso da quelli CEE, regolati dal D.P.R. 26/5/1980 n. 391 e successive modificazioni ed integrazioni.

La vigilanza sull’applicazione delle norme sopracitate è demandata al Ministero dello Sviluppo Economico che la esercita tramite l’Ufficio centrale metrico e gli Uffici metrici delle Camere di Commercio.

I funzionari incaricati del controllo possono accedere liberamente nei locali adibiti alla produzione, al deposito e alla vendita di preimballaggi e di bottiglie recipienti misura, anche se sono situati in punti franchi o hanno la funzione di magazzini doganali o vincolati dalla finanza. E’ fatto obbligo di dare loro assistenza e di agevolarne le operazioni, fornendo anche i preimballaggi, la mano d’opera ed i mezzi necessari all’esercizio del controllo (art.15 L. n. 690/78).

Gli imballaggi preconfezionati mediante apparecchiature automatiche devono essere controllati secondo piani di campionamento statistico ammessi o autorizzati in relazione alle caratteristiche degli impianti produttivi ed alla tipologia dei prodotti preconfezionati (All.1 – D.M. 27.02.1979).

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