L’iscrizione all’Albo in categoria 2-bis è disciplinata dall’articolo 212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006. Sono tenuti all’iscrizione all’Albo in categoria 2-bis i seguenti soggetti:
produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti;
produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno.
Per “produttore iniziale” si intende il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (articolo 183, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006)
Esempio produttore iniziale di rifiuti:
Impresa con attività “costruzioni di edifici residenziali e non residenziali” può richiedere i codici del capitolo 17, che rappresenta il capitolo di attività edile.