Home » Avvia l’impresa » Attività soggette a verifica » Agenti di affari in mediazione
Il mediatore mette in relazione due o più parti senza curare gli interessi particolari di una di esse. Il mediatore ha, infatti, un vero e proprio dovere di imparzialità sino alla conclusione dell’affare; una volta concluso l’affare, tale dovere viene meno e pertanto il mediatore può assumere la rappresentanza di una delle parti per quanto concerne l’espletamento degli adempimenti conseguenti alla stipulazione.
L’attività di agente di affari in mediazione si articola nei seguenti settori:
Non rientrano nel campo di applicazione delle attività di intermediazione commerciale e di affari di cui alla Legge n. 39/89 le attività di:
Il D. Lgs. 26/03/2010 n. 59, di attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, modificato dal D.Lgs. 6/08/2012 n. 147, ha soppresso i Ruoli ed Elenchi per le attività di Agente Affari in Mediazione, Agente e Rappresentante di Commercio, Mediatore Marittimo, Spedizioniere.
I requisiti per l’iscrizione nel ruolo sono stabiliti dall’art. 5 della legge 204/85 così come modificato dal d. lgs. n.59/2010 e possono distinguersi in:
Requisiti generali
residenza nella provincia (n.b.: in base al regolamento di questa Camera di Commercio questo requisito deve essere posseduto almeno da sei mesi antecedenti la pubblicazione del bando di esame);
Requisiti morali
Requisiti professionali
N.B.:Nel caso di società tali requisiti devono essere posseduti dal/dai legale/i rappresentante/i.