Camera di Commercio di Catanzaro – Crotone – Vibo Valentia

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Agenti di affari in mediazione

Il mediatore mette in relazione due o più parti senza curare gli interessi particolari di una di esse. Il mediatore ha, infatti, un vero e proprio dovere di imparzialità sino alla conclusione dell’affare; una volta concluso l’affare, tale dovere viene meno e pertanto il mediatore può assumere la rappresentanza di una delle parti per quanto concerne l’espletamento degli adempimenti conseguenti alla stipulazione.

L’attività di agente di affari in mediazione si articola nei seguenti settori:

  • agenti immobiliari (mettono in relazione due o più parti per la conclusione di un affare nel settore immobiliare);
  • agenti merceologici (agenti in mediazione in merci);
  • agenti in servizi vari (pubblicità – autotrasporti);
  • agenti con mandato a titolo oneroso (mediatore che opera su incarico di una sola delle parti).

Non rientrano nel campo di applicazione delle attività di intermediazione commerciale e di affari di cui alla Legge n. 39/89 le attività di:

  • mediatori marittimi;
  • mediatori assicurativi;
  • soggetti che esercitano attività di intermediazione nei servizi turistici;
  • mediatori creditizi;
  • agenzie di affari (TULP, art. 115);
  • mediatori pubblici (Legge n. 272/1913);
  • agenti di cambio o di intermediazione mobiliare.

Il D. Lgs. 26/03/2010 n. 59, di attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, modificato dal D.Lgs. 6/08/2012 n. 147, ha soppresso i Ruoli ed Elenchi per le attività di Agente Affari in Mediazione, Agente e Rappresentante di Commercio, Mediatore Marittimo, Spedizioniere.

I requisiti per l’iscrizione nel ruolo sono stabiliti dall’art. 5 della legge 204/85 così come modificato dal d. lgs. n.59/2010 e possono distinguersi in:

Requisiti generali

residenza nella provincia (n.b.: in base al regolamento di questa Camera di Commercio questo requisito deve essere posseduto almeno da sei mesi antecedenti la pubblicazione del bando di esame);

  • maggiore età;
  • non svolgere attività quale lavoratore dipendente di persone, associazioni o enti, siano essi privati o pubblici;
  • non svolgere attività per la quale sia necessaria l’iscrizione nel ruolo dei mediatori.

Requisiti morali

  • non essere interdetto, inabilitato;
  • non essere stato condannato per delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria e il commercio o per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, ricettazione e altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena di reclusione non inferiore a 2 anni;
  • non essere sottoposto a provvedimenti antimafia.

Requisiti professionali 

  • titolo di studio: diploma di scuola secondaria di II grado;
  • corso di formazione specifico istituito o riconosciuto dalla regioni;

N.B.:Nel caso di società tali requisiti devono essere posseduti dal/dai legale/i rappresentante/i.

Normativa di riferimento
  • 21/03/1958 n. 253 – Disciplina della Professione di Mediatore
  • 03/02/1989 n. 39 – Modifiche alla L. 253/58
  • M. 21/12/1990 n. 452 – Regolamento recante norme di attuazione della L. 03/02/1989 n. 39
  • 05/03/2001 n. 57, art. 18 – Modifiche alla L. 39/89
  • lgs. 26 Marzo 2010 n. 59
  • Min. 3635/C del 06 Maggio 2010
  • L.122/2010

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