Camera di Commercio di Catanzaro – Crotone – Vibo Valentia

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Imprese di facchinaggio

L’avvio dell’attività è subordinato a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’art. 19 della legge 241/1990, contenente dichiarazione di possesso dei requisiti morali. Conseguentemente, la data di inizio attività deve coincidere con la data di presentazione della SCIA.

 

L’attività di facchinaggio svolta anche con l’ausilio di mezzi meccanici o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti (art. 2, c. 1 D.M. 221/2003) è soggetta al possesso dei requisiti di onorabilità.

Impresa individuale

  • Devono valere per il titolare e l’institore o il direttore che questi abbia preposto all’esercizio dell’impresa, di un ramo di essa o di una sua sede

Società

Devono valere:

  • per tutti i soci nel caso di società in nome collettivo – s.n.c.
  • per tutti i soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni – s.a.s. – s.a.p.a.
  • per gli amministratori per le altre società di capitali e le cooperative

Diritti di segreteria:

  • Ditte individuali:
  • € 27,00 (in modalità telematica o su supporto informatico digitale)
  • Società
  • € 65,00 (su supporto informatico digitale)
  • € 45,00 (in modalità telematica)

 

Dal 2.2.2007 (art. 10 D.L. n. 7/2007 G.U. n. 26 dell’1.2.2007) chi esercita l’attività di facchinaggio non deve più possedere i requisiti professionali previsti dalla legge n. 57/01 né nominare un responsabile tecnico.

Inoltre, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 47/2012 l’attività di facchinaggio non è più soggetta al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.

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