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L’avvio dell’attività è subordinato a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’art. 19 della legge 241/1990, contenente dichiarazione di possesso dei requisiti morali. Conseguentemente, la data di inizio attività deve coincidere con la data di presentazione della SCIA.
L’attività di facchinaggio svolta anche con l’ausilio di mezzi meccanici o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti (art. 2, c. 1 D.M. 221/2003) è soggetta al possesso dei requisiti di onorabilità.
Impresa individuale
Società
Devono valere:
Diritti di segreteria:
Dal 2.2.2007 (art. 10 D.L. n. 7/2007 G.U. n. 26 dell’1.2.2007) chi esercita l’attività di facchinaggio non deve più possedere i requisiti professionali previsti dalla legge n. 57/01 né nominare un responsabile tecnico.
Inoltre, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 47/2012 l’attività di facchinaggio non è più soggetta al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.