Camera di Commercio di Catanzaro – Crotone – Vibo Valentia

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Importi diritto annuale

Gli importi del Diritto Annuale sono stabiliti annualmente dal Ministero.

Il Ministro delle imprese e del Made in Italy, con decreto del 23 febbraio 2023 entrato in vigore il 17 aprile 2023, ha autorizzato per gli anni 2023, 2024 e 2025 l’incremento della misura del diritto annuale del 20%.

Diritto Annuale nuove imprese iscritte

  • imprese individuali iscritte nella sezione speciale: 53,00 euro 
  • imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria: 120,00 euro
  • società di persone: 120,00 euro
  • società di capitali: 120,00 euro
  • società cooperative, consorzi: 120,00 euro
  • società semplice non agricola: 120,00 euro
  • società semplice agricola: 60,00 euro
  • società tra avvocati: 120,00 euro

Diritto Annuale nuove unità locali

  • imprese individuali iscritte nella sezione speciale: 11,00 euro (nel caso di calcolo con più U.L., considerare euro 10,56 per ciascuna di esse e poi procedere con l’arrotondamento)
  • imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria: 24,00 euro
  • società di persone: 24,00 euro
  • società di capitali: 24,00 euro
  • società cooperative, consorzi: 24,00 euro
  • società semplice non agricola: 24,00 euro
  • società semplice agricola: 12,00 euro
  • società tra avvocati: 24,00 euro
  • sede secondaria o unità locale di impresa estera: 66,00 euro per ciascuna U. L./sede secondaria

Diritto Annuale nuovi soggetti R.E.A.

  • I soggetti R.E.A. 18,00 euro, ma non versano diritto per eventuali unità locali

Imprese già iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese

Le imprese individuali iscritte o annotate nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese versano per la sede un diritto fisso pari a euro 120,00 e per ciascuna unità locale euro 24,00.

Per tutte le altre imprese iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro Imprese l’importo da versare si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2022 la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella.

Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall’impresa:

Da euro

A euro

(*) aliquote %

0

100.000

200 euro misura fissa

100.000

250.000

0,015%

250.000

500.000

0,013%

500.000

1.000.000

0,010%

1.000.000

10.000.000

0,009%

10.000.000

35.000.000

0,005%

35.000.000

50.000.000

0,003%

50.000.000

 

0,001% fino ad un massimo di euro 40.000

(*) Ai sensi del Decreto Interministeriale dell’8 gennaio 2015, emesso di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che dispone le riduzioni percentuali dell’importo del diritto camerale, previste dal comma 1 dell’articolo 28 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in Legge 114/2014, l’importo così ottenuto dovrà essere ridotto del 50% e maggiorato del 20%.

Per l’individuazione dei righi del modello IRAP 2023 ai fini della definizione della base imponibile per il versamento del diritto annuale 2023 la Circolare di riferimento Circolare MISE del 03/03/2009 n. 19230.

Trasferimento sede

In caso di trasferimento della propria sede da una provincia ad un’altra, l’impresa deve pagare solo a favore della Camera di Commercio dove era iscritta al 1° gennaio 2023.

Unità locali

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 120,00 euro per ogni unità locale.

Le unità locali di imprese aventi la sede principale all’estero e le sedi secondarie di imprese aventi la sede principale all’estero versano, in favore della Camera di Commercio nella quale ha sede l’unità locale o la sede secondaria, un diritto di 66,00 euro.

Arrotondamento

Va eseguito un unico arrotondamento finale, dopo aver completato tutti i conteggi intermedi per sede ed unità locali mantenendo cinque decimali. L’importo finale va arrotondato all’unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5) secondo la seguente formula: importo sede + (importo singola unità locale x numero unità locali) = importo totale da arrotondare.

Imprese già iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese e soggetti REA

Pagamento in misura fissa per:

Tipologia d’impresa

sede

unità locale

imprese individuali

53,00 euro

11,00 euro

società semplici agricole

60,00 euro

12,00 euro

società semplici non agricole

120,00 euro

24,00 euro

società fra professionisti (D.Lgs. 96/2001)

120,00 euro

24,00 euro

unità locali o sedi secondarie di imprese estere

66,00 euro cadauna

soggetti iscritti solo al R.E.A.

18,00 euro

 

Nota bene: le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 120 euro per ogni unità locale.

Arrotondamento

Le misure riportate sono riferite all’importo esatto, mentre ai fini del versamento dell’importo del diritto da versare a ciascuna Camera di Commercio occorre, quando necessario, provvedere all’arrotondamento all’unità di euro secondo il criterio richiamato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico Circolare del 03/03/2009 n. 19230, se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, l’arrotondamento va effettuato per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5, l’arrotondamento va effettuato per difetto. Il calcolo dell’importo da versare per le imprese che esercitano attività anche tramite unità locali, sarà determinato sommando all’importo dovuto per la sede, l’importo di ciascuna unità locale espresso in centesimi, moltiplicato per il numero delle unità locali.

Importi Diritto Annuale

Il Ministero delle Imprese e del Made in italy, con nota n.0339674 del 11 novembre 2022, ha formalizzato gli importi per l’anno 2023 confermando gli stessi dell’anno precedente pari alla misura prevista nel 2014, ridotta del 50%.

Il Ministro delle imprese e del Made in Italy, con decreto del 23 febbraio 2023 entrato in vigore il 17 aprile 2023, ha autorizzato per gli anni 2023, 2024 e 2025 l’incremento della misura del diritto annuale del 20%.

Le imprese che si sono iscritte al Registro delle Imprese nel periodo 01/01/ 2023-17/04/2023 e hanno versato l’importo non maggiorato, sono tenute ad effettuare il conguaglio, senza sanzioni ed interessi, entro il termine di cui all’art. 17 comma 3, lettera b del Decreto del Presidente della Repubblica 435/2001, ovvero entro 30 Novembre 2023.

Proroga diritto annuale 2023: chi ne ha diritto

È stata Prorogata al 20 luglio 2023 la scadenza per il pagamento del Diritto Annuale per l’anno 2023 per i soggetti individuati dal D.L. n. 51/2023 convertito in Legge n. 87/2023, ovvero:

  • soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)
  • soggetti che presentano cause di esclusione dagli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio, quelli che applicano il regime forfetario e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze
  • soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli art. 5, 115 e 116 del DPR 917/2016 aventi i medesimi requisiti

Dal 21 al 31 luglio 2023 il pagamento del diritto annuale per i soggetti individuati sopra è maggiorato come indicato nella tabella sottostante:

Termine – giorno di versamento

% di maggiorazione in ragione di giorno

21 luglio 2023

0,0364

22 luglio 2023

0,0727

23 luglio 2023

0,1091

24 luglio 2023

0,1455

25 luglio 2023

0,1818

26 luglio 2023

0,2182

27 luglio 2023

0,2545

28 luglio 2023

0,2909

29 luglio 2023

0,3273

30 luglio 2023

0,3636

31 luglio 2023

0,40

Ravvedimento breve (sanzione 3,75%): può essere fatto dal 1 al 20 agosto 2023.

Ravvedimento lungo (sanzione 6%): può essere fatto entro un anno dalla scadenza ovvero  dal 21 agosto 2023 al 20 luglio 2024.

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