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Gli importi del Diritto Annuale sono stabiliti annualmente dal Ministero.
Il Ministro delle imprese e del Made in Italy, con decreto del 23 febbraio 2023 entrato in vigore il 17 aprile 2023, ha autorizzato per gli anni 2023, 2024 e 2025 l’incremento della misura del diritto annuale del 20%.
Diritto Annuale nuove imprese iscritte
Diritto Annuale nuove unità locali
Diritto Annuale nuovi soggetti R.E.A.
Imprese già iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese
Le imprese individuali iscritte o annotate nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese versano per la sede un diritto fisso pari a euro 120,00 e per ciascuna unità locale euro 24,00.
Per tutte le altre imprese iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro Imprese l’importo da versare si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2022 la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella.
Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall’impresa:
Da euro | A euro | (*) aliquote % |
0 | 100.000 | 200 euro misura fissa |
100.000 | 250.000 | 0,015% |
250.000 | 500.000 | 0,013% |
500.000 | 1.000.000 | 0,010% |
1.000.000 | 10.000.000 | 0,009% |
10.000.000 | 35.000.000 | 0,005% |
35.000.000 | 50.000.000 | 0,003% |
50.000.000 | 0,001% fino ad un massimo di euro 40.000 |
(*) Ai sensi del Decreto Interministeriale dell’8 gennaio 2015, emesso di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che dispone le riduzioni percentuali dell’importo del diritto camerale, previste dal comma 1 dell’articolo 28 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in Legge 114/2014, l’importo così ottenuto dovrà essere ridotto del 50% e maggiorato del 20%.
Per l’individuazione dei righi del modello IRAP 2023 ai fini della definizione della base imponibile per il versamento del diritto annuale 2023 la Circolare di riferimento Circolare MISE del 03/03/2009 n. 19230.
Trasferimento sede
In caso di trasferimento della propria sede da una provincia ad un’altra, l’impresa deve pagare solo a favore della Camera di Commercio dove era iscritta al 1° gennaio 2023.
Unità locali
Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 120,00 euro per ogni unità locale.
Le unità locali di imprese aventi la sede principale all’estero e le sedi secondarie di imprese aventi la sede principale all’estero versano, in favore della Camera di Commercio nella quale ha sede l’unità locale o la sede secondaria, un diritto di 66,00 euro.
Arrotondamento
Va eseguito un unico arrotondamento finale, dopo aver completato tutti i conteggi intermedi per sede ed unità locali mantenendo cinque decimali. L’importo finale va arrotondato all’unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5) secondo la seguente formula: importo sede + (importo singola unità locale x numero unità locali) = importo totale da arrotondare.
Imprese già iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese e soggetti REA
Pagamento in misura fissa per:
Tipologia d’impresa | sede | unità locale |
imprese individuali | 53,00 euro | 11,00 euro |
società semplici agricole | 60,00 euro | 12,00 euro |
società semplici non agricole | 120,00 euro | 24,00 euro |
società fra professionisti (D.Lgs. 96/2001) | 120,00 euro | 24,00 euro |
unità locali o sedi secondarie di imprese estere | 66,00 euro cadauna | |
soggetti iscritti solo al R.E.A. | 18,00 euro |
Nota bene: le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 120 euro per ogni unità locale.
Arrotondamento
Le misure riportate sono riferite all’importo esatto, mentre ai fini del versamento dell’importo del diritto da versare a ciascuna Camera di Commercio occorre, quando necessario, provvedere all’arrotondamento all’unità di euro secondo il criterio richiamato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico Circolare del 03/03/2009 n. 19230, se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, l’arrotondamento va effettuato per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5, l’arrotondamento va effettuato per difetto. Il calcolo dell’importo da versare per le imprese che esercitano attività anche tramite unità locali, sarà determinato sommando all’importo dovuto per la sede, l’importo di ciascuna unità locale espresso in centesimi, moltiplicato per il numero delle unità locali.
Importi Diritto Annuale
Il Ministero delle Imprese e del Made in italy, con nota n.0339674 del 11 novembre 2022, ha formalizzato gli importi per l’anno 2023 confermando gli stessi dell’anno precedente pari alla misura prevista nel 2014, ridotta del 50%.
Il Ministro delle imprese e del Made in Italy, con decreto del 23 febbraio 2023 entrato in vigore il 17 aprile 2023, ha autorizzato per gli anni 2023, 2024 e 2025 l’incremento della misura del diritto annuale del 20%.
Le imprese che si sono iscritte al Registro delle Imprese nel periodo 01/01/ 2023-17/04/2023 e hanno versato l’importo non maggiorato, sono tenute ad effettuare il conguaglio, senza sanzioni ed interessi, entro il termine di cui all’art. 17 comma 3, lettera b del Decreto del Presidente della Repubblica 435/2001, ovvero entro 30 Novembre 2023.
È stata Prorogata al 20 luglio 2023 la scadenza per il pagamento del Diritto Annuale per l’anno 2023 per i soggetti individuati dal D.L. n. 51/2023 convertito in Legge n. 87/2023, ovvero:
Dal 21 al 31 luglio 2023 il pagamento del diritto annuale per i soggetti individuati sopra è maggiorato come indicato nella tabella sottostante:
Termine – giorno di versamento | % di maggiorazione in ragione di giorno |
21 luglio 2023 | 0,0364 |
22 luglio 2023 | 0,0727 |
23 luglio 2023 | 0,1091 |
24 luglio 2023 | 0,1455 |
25 luglio 2023 | 0,1818 |
26 luglio 2023 | 0,2182 |
27 luglio 2023 | 0,2545 |
28 luglio 2023 | 0,2909 |
29 luglio 2023 | 0,3273 |
30 luglio 2023 | 0,3636 |
31 luglio 2023 | 0,40 |
Ravvedimento breve (sanzione 3,75%): può essere fatto dal 1 al 20 agosto 2023.
Ravvedimento lungo (sanzione 6%): può essere fatto entro un anno dalla scadenza ovvero dal 21 agosto 2023 al 20 luglio 2024.