Home » Tutela e regolazione del mercato » Attività ispettive » Calzature
ETICHETTATURA CALZATURE
Le calzature destinate alla vendita al consumatore finale devono essere dotate di una etichetta che fornisca informazioni relative ai materiali utilizzati nella fabbricazione. L’etichettatura delle calzature è disciplinata dalla Direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994, recepita nell’ordinamento italiano dal D.M. 11 aprile 1996, successivamente modificato dal D.M. 30 gennaio 2001.
Perché un’etichetta sia a norma deve avere le seguenti caratteristiche:
deve contenere informazioni sul materiale del quale è composto l’80% di ogni parte della scarpa (tomaia, rivestimento della tomaia e suola interna, suola esterna.);
se nessun materiale raggiunge almeno l’80% è opportuno che l’etichetta rechi informazioni sulle due componenti principali;
può contenere simboli o informazioni scritte in lingua italiana sui materiali usati e le parti della scarpa alla quale si riferiscono;
deve essere presente su almeno una delle calzature e può essere stampata, incollata, goffrata o applicata ad un supporto attaccato; deve essere visibile, saldamente applicata e accessibile al consumatore;
la dimensione dei simboli deve essere sufficiente a rendere agevole la comprensione delle informazioni contenute nell’etichetta;
non deve indurre in errore il consumatore. A tal fine, nei luoghi di vendita al consumatore finale, deve essere esposto, in modo chiaramente visibile, un cartello illustrativo della simbologia adottata sull’etichetta;
possono essere apposte sull’etichetta altre indicazioni supplementari scritte in una delle lingue ufficiali della Comunità;
il fabbricante di suole può specificare l’origine italiana del prodotto apponendo la dicitura “suola prodotta in Italia” esclusivamente nella parte interna della suola stessa, in italiano o in altra lingua ufficiale della Comunità.
Sono calzature tutti i prodotti dotati di suole che proteggono o coprono il piede, comprese le parti messe in commercio separatamente, di cui all’allegato II al D.M. 11.4.1996:
Scarpe con o senza tacco da portare all’interno o all’esterno;
Stivali fino alla caviglia, a metà gamba fino al ginocchio e stivali che coprono le cosce;
Sandali, espadrilles, scarpe da tennis, da jogging e per altre attività sportive;
Calzature speciali concepite per una attività sportiva e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili; calzature per il pattinaggio, lo sci, la lotta, il pugilato e il ciclismo. Sono calzature anche quelle alle quali sono fissati pattini da ghiaccio o a rotelle;
Scarpe da ballo;
Calzature in un unico pezzo formato in gomma o in plastica, esclusi gli articoli “usa e getta” in materiale poco resistente (carta, fogli di plastica, ecc., senza suole riportate);
Calosce portate sopra altre calzature, in alcuni casi prive di tacco;
Calzature “usa e getta” con suole riportate concepite in genere per essere usate soltanto una volta;
Calzature ortopediche.
PRODOTTI ESCLUSI
Calzature d’occasione usate;
Calzature aventi le caratteristiche d giocattoli;
Calzature di protezione;
Calzature disciplinate dal D.P.R. 10 settembre 1982 n. 904.