Home » Tutela e regolazione del mercato » Attività ispettive » Etichettatura prodotti tessili
L’etichettatura e la presentazione dei prodotti tessili è disciplinata, a partire dall’ 8 maggio 2012 dal regolamento UE n.1007/2011 (che abroga le direttive 73/44/CEE, 96/73/CEE e 2008/121/CE).
I prodotti tessili immessi in commercio prima dell’entrata in vigore del regolamento UE n. 1007/2011 e conformi alla previgente normativa possono essere messi a disposizione sul mercato fino al 9 novembre 2014.
La normativa non si applica ai prodotti tessili:
destinati ad essere esportati verso Paesi terzi;
introdotti in transito, sotto controllo doganale, negli Stati membri;
importati da paesi terzi per essere oggetto di traffico di perfezionamento attivo;
dati in lavorazione, senza essere oggetto di cessione a titolo oneroso, a lavoranti a domicilio o ad imprese che lavorano per conto terzi e che hanno la caratteristica dell’indipendenza.
Con la dicitura prodotti tessili si intendono tutti i prodotti che allo stato grezzo, di semilavorati, di lavorati, di semimanufatti, di manufatti semiconfezionati o confezionati, sono composti solo da fibre tessili qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato e sono assimilati ai prodotti tessili e soggetti alle disposizioni delle normative che li riguardano:
• i prodotti che contengono almeno l’80% in peso di fibre tessili;
• i tessuti, in cui le parti tessili sono almeno l’80% in peso, utilizzati per la copertura di mobili, per ombrelli e ombrelloni e, alle stesse condizioni, le parti tessili dei rivestimenti a più strati per pavimenti, dei materassi e degli articoli da campeggio, oltre alle fodere coibenti di calzature e guanti;
• i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui costituiscano parte integrante, se ne è specificata la composizione.