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Il 20 luglio 2011 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 54/2011, che recepisce la direttiva europea 2009/48/CE del 18 giugno 2009 e stabilisce nuovi e ulteriori principi che devono essere rispettati per tutelare la salute e l’incolumità fisica degli utilizzatori dei giocattoli.
Il D. Lgs. 54/2011, in particolare, individua le autorità nazionali preposte ai controlli sulla sicurezza dei giocattoli, disciplina la sorveglianza del mercato e stabilisce le modalità di autorizzazione degli organismi incaricati di valutare la conformità dei giocattoli.
I giocattoli sono prodotti predisposti, in modo evidente, a fini di gioco e destinati ai minori di 14 anni.
Un giocattolo si intende immesso sul mercato non solo quando è venduto, ma anche quando è distribuito gratuitamente.
Ai sensi della normativa comunitaria, devono essere apposti sui giocattoli o sulla confezione che li contiene, in maniera visibile, leggibile e indelebile, i seguenti dati obbligatori:
marcatura CE, la cui dimensione non può essere inferiore a 5 mm;
nome e/o ragione sociale e/o marchio del fabbricante;
indirizzo del fabbricante o del mandatario o del responsabile dell’immissione sul mercato;
avvertenze d’uso e precauzioni (ad esempio gamma d’età).
Il fabbricante (chi produce/importa il giocattolo) ha l’obbligo:
di apporre la marcatura CE, assumendosi così la responsabilità che il giocattolo sia conforme alle norme armonizzate;
di conservare a disposizione dell’autorità di controllo la dichiarazione di conformità e la documentazione tecnica.
Il venditore ha l’obbligo:
di verificare la presenza della marcatura CE.