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Il D.P.R. 17 febbraio 2003 n. 84, che ha recepito la direttiva 1999/94/CE, ha posto una serie di adempimenti a carico dei costruttori e dei rivenditori che commercializzano autovetture nuove, cioè veicoli a motore destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere, oltre quello del conducente, escludendo i veicoli speciali e quelli a due e tre ruote.
Tali adempimenti riguardano le caratteristiche delle informazioni sul risparmio di carburante e le emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per la commercializzazione di autovetture nuove e hanno la finalità di contribuire, attraverso la conoscenza più completa dei consumi e delle emissioni al momento dell’acquisto di un’auto nuova, alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera e del consumo di energia.
Le modalità di informazione del consumatore e le caratteristiche che tali informazioni devono possedere sono le seguenti:
Ogni anno il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministeri dell’ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, pubblica una Guida al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2 che deve essere resa disponibile gratuitamente ai consumatori presso ogni punto vendita. La guida è disponibile presso le Camere di Commercio, che devono renderne possibile la consultazione anche attraverso la pubblicazione nel proprio sito istituzionale.
Presso ogni punto vendita un’apposita etichetta deve essere apposta in modo visibile su ciascun modello di autovettura oppure deve essere affissa nelle vicinanze delle autovetture medesime e deve indicare i consumi di carburante e le emissioni di CO2 dell’autovettura alla quale si riferisce. L’etichetta deve essere conforme ai requisiti di cui all’allegato I del D.P.R. citato.
Per ogni marca di autovettura il responsabile del punto vendita espone un manifesto o uno schermo di visualizzazione contenente l’elenco dei dati ufficiali relativi al consumo di carburante e alle emissioni specifiche di CO2 di tutte le autovetture nuove o messe in vendita o in leasing presso o tramite tale punto vendita. Il contenuto del manifesto e dello schermo deve essere conforme ai requisiti di cui all’allegato III del decreto.
Il materiale promozionale divulgato deve contenere i valori ufficiali relativi al consumo di carburante e alle emissioni specifiche di CO2 dei veicoli ai quali si riferisce e deve essere conforme ai requisiti di cui all’allegato IV del decreto.
La vigilanza sul corretto adempimento delle norme del D.P.R. 84/2003 è affidata alle Camere di Commercio competenti per territorio.